Tfs e Quota 100: come funziona

I dipendenti statali, giunti alla fine della loro attività lavorativa, hanno la possibilità di richiedere il TFS (Trattamento di fine servizio).
 

Cos’è il TFS

Il TFS ha carattere previdenziale e riguarda tutti i dipendenti pubblici che sono stati assunti, entro il 31 dicembre 2000, a tempo indeterminato. Per tutto il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000, vale l’applicazione automatica del TFR.

Viene corrisposto d’ufficio: il lavoratore, alla conclusione del rapporto di lavoro, non deve presentare nessuna istanza per ottenerlo. Tuttavia i tempi di attesa possono variare dai 12 ai 24 mesi in base alle ragioni per cui si è conclusa l’attività lavorativa o per le varie condizioni contrattuali. 
 

Il TFS in caso di Quota 100

Un caso particolare è quello del dipendente che è andato in pensione con Quota 100, in questo caso infatti potrebbero esserci tempi di attesa più lunghi rispetto a quelli previsti normalmente. 

Ricordiamo che Quota 100 consiste in una misura introdotta con la Legge di bilancio del 2019 che consente il pensionamento anticipato a tutti coloro che hanno 38 anni di contributi e un’età anagrafica minima di 62 anni.

La misura si rivolge a tutti lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, agli autonomi e ai parasubordinati. Restano esclusi il personale delle Forze armate, delle forze di Polizia e Polizia Penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, infine, il personale della Guardia di finanza.
 

TFS e Quota 100: cambiano i tempi di attesa

Nel caso in cui un dipendente del settore pubblico abbia avuto accesso alla pensione anticipata con Quota 100, per ottenere il TFS dovrà:

- Raggiungere i 67 anni di età necessari per accedere alla pensione,
- O in alternativa vantare i contributi necessari per raggiungere la pensione anticipata.

A questo punto si potrà applicare la normale procedura di attesa che come abbiamo detto varia dai 12 ai 24 mesi a secondo dei casi. 

L’articolo 23, comma 1, del decreto 4/2019, infatti, dichiara che  “Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la “pensione quota 100”, conseguono il diritto alla decorrenza dell’’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto conto degli adeguamenti di cui al comma 12 del medesimo articolo.”

È chiaro quindi che i tempi di attesa per accedere al TFS varieranno enormemente in base ai casi specifici e alla situazione lavorativa, contributiva e anagrafica del dipendente.

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