Agente di Cambio
Un Agente di Cambio è sostanzialmente un operatore che svolge funzioni di mediazione sia sul mercato mobiliare sia su quello monetario.
L’incarico svolto dall’Agente di Cambio riguarda azioni di mediazione autorizzate alla negoziazione di titoli per conto di terzi.
A seguito della Legge emanata il 2 gennaio 1991 n.1, è stato stabilito che non fosse più possibile bandire concorsi per la nomina di nuovi agenti di cambio; è per questo che gli unici Agenti di Cambio attualmente in attività sono i soli esistenti.
Gli agenti di cambio attualmente operativi e in carica sono iscritti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze sotto un ruolo speciale che non consente loro di effettuare servizi di investimento.
Inoltre, sempre secondo le Leggi vigenti, gli Agenti di Cambio non possono ricoprire il ruolo di amministratore, dipendente, dirigente o collaboratore di nessun tipo di struttura ad eccezione di:
- Banche;
- SIM (Società di Intermediazione Immobiliare);
- SGR (Società di Gestione del Risparmio).
Il ruolo dell’Agente di Cambio
Gli agenti di cambio attualmente operativi che non risultano iscritti al ruolo speciale previsto dal Ministero dell’Economica e delle Finanze possono comunque prestare una serie di servizi, tra cui:
Se l’Agente di Cambio non esercita la sua funzione esecutiva per conto dei clienti per un periodo di più di 6 mesi, si verifica in automatico la decadenza dalla carica ricoperta a meno che non sussistano gravi motivi di salute (in quel caso, il termine viene prorogato a 18 mesi).
La carica di Agente di Cambio è incompatibile con l’esercizio di una qualsiasi attività commerciale o con la partecipazione come socio all’interno di una società.
- Esecuzione di ordini per conto di clienti terzi;
- Gestione di portafogli;
- Collocamento senza assunzione a fermo nei confronti dell'emittente;
- Ricezione e trasmissione di ordini;
- Gestione portafogli;
- Consulenza riguardo agli investimenti.