Arbitrato

Caratterizzato da tempi rapidi e da costi contenuti, dovuti al mancato il ricorso a processi giudiziari, l’Arbitrato è uno strumento alternativo volto alla risoluzione di svariati tipi di controversia che può essere applicato sia nei casi complessi e specialistici che nei casi più semplici e di scarso valore. 

Uno strumento estremamente efficace nella risoluzione di liti in materia civile e commerciale come ad esempio in materia condominiale, nelle compravendite immobiliari o nelle locazioni.
La procedura di Arbitrato si articola attraverso l’affidamento dell’incarico di risoluzione della controversia ad un terzo soggetto, denominato Arbitro, o a più soggetti terzi che formano così un collegio composto da due arbitri scelti da ciascuna delle parti coinvolte ed un terzo al di sopra delle parti. Il Collegio Arbitrale procede poi alla pronuncia in merito alla questione fornendo la soluzione più appropriata al caso. La pronuncia effettuata dall’Arbitro o dal Collegio arbitrale viene quindi denominata Lodo e produce gli stessi effetti di una Sentenza. 

Attraverso le norme di cui agli art. 806-832 del Codice di Procedura Civile, viene regolata la procedura di Arbitrato ponendone alcuni vincoli e limitazioni di utilizzo. Il limite posto all’utilizzo della procedura di arbitrato è dato dal solo divieto di utilizzo della stessa nelle controversie che non prevedano come oggetto transazioni. 

È data facoltà alle parti di affidarsi all’arbitrato sia in fase di stipula del contratto, mediante l’inserimento di una clausola compromissoria, che successivamente all’insorgere della controversia mediate la sottoscrizione del compromesso arbitrale. 

Si tiene a precisare che, in quanto la quasi totalità degli arbitrati scaturisce dalla clausola compromissoria, risulta essere di cruciale importanza la correttezza della stessa in quanto, statisticamente, centinaia di arbitrati annualmente non vengono istituiti a causa di vizi di forma contenuti in esse.

I tempi di risoluzione, qualora ci si volesse affidare all’arbitrato, risultano essere compresi tra i 60 ed i 120 giorni e prevedono costi prefissati che saranno sempre inferiori rispetto a quelli che si andrebbero a sostenere nei casi di procedure ordinarie di giudizio.

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