Assicurazione
Secondo la definizione data dal Codice Civile con l'Art. 1882, il Contratto di Assicurazione è il contratto mediante il quale l’Assicuratore, verso pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana.
Attraverso quindi la stipula di un Contratto Assicurativo, la Compagnia Assicuratrice si fa carico dei rischi incorsi dall’assicurato e, all’occorrenza degli eventi descritti nel contratto stesso, si impegna all’erogazione del capitale o della rendita concordata.
Svariate sono le tipologie di contratto che vanno a tutelare molteplici aspetti della vita quotidiana: Polizze Infortuni, Veicoli, Vita, Responsabilità Civile sono solo alcuni esempi delle coperture offerte dalle compagnie.
Alla base del contratto assicurativo vi è quindi, da parte del Contraente, il pagamento del relativo Premio ed i fattori che concorrono al calcolo di tale importo viene dato da calcoli statistici, fabbisogno dell’impresa ed altri eventuali elementi. Il mancato pagamento del Premio comporta la sospensione delle coperture offerte dal contratto in caso di occorrenza dell’evento tutelato.
Una volta stipulato il contratto, è fatto obbligo all’Assicuratore di rilasciare al Contraente la Polizza ed, a spese del contraente, eventuali duplicati o copie richieste.
Solitamente, la durata del contratto Assicurativo è di 12 mesi al termine dei quali, in presenza della clausola di Tacito Rinnovo, il contratto viene automaticamente rinnovato per i 12 mesi successivi. In presenza di Tacito Rinnovo, al fine di poter interrompere il Contratto, l’Assicurato deve effettuare apposita comunicazione alla Compagnia entro i tempi prefissati.
Secondo gli Art. 1892 e 1893 del Codice Civile, inoltre, i Contratti di Assicurazione possono considerarsi nulli in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con e senza dolo o Colpa Grave. Ciò vuol dire che, qualora il Contraente avesse omesso o alterato la realtà nelle dichiarazioni effettuate in fase di stipula, il contratto può dirsi nullo qualora vi fosse dolo o Colpa Grave. Qualora invece non vi fosse dolo o Colpa Grave, il contratto può altresì dichiararsi nullo ma è premura dell’Assicuratore effettuare apposita comunicazione all’Assicurato da farsi entro 3 mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione.
Altro aspetto importante dei Contratti Assicurativi è la variazione del rischio. Tale variazione può verificarsi in caso di Diminuzione o Aggravamento del rischio. In entrambi i casi l’Assicurato è tenuto ad effettuare comunicazione alla Compagnia, ma nel caso di Aggravamento del Rischio, è fatto obbligo al Contraente di dare immediato avviso all’Assicuratore degli eventuali mutamenti. Qualora l’Assicuratore ritenesse che l’aggravamento del rischio fosse eccessivo, ha facoltà di recedere dal contratto entro un mese dalla presa conoscenza della variazione mediante comunicazione effettuata per iscritto.
ConvieneOnline.it raccomanda sempre una attenta valutazione dei fascicoli informativi ogni qualvolta ci si trovasse a stipulare un nuovo Contratto Assicurativo.