Attività in Regime di Stabilimento
Per Attività in Regime di Stabilimento si intende la seconda modalità attraverso la quale una Compagnia Assicurativa estera può operare nel nostro Paese.
Mentre nel caso in cui la Compagnia non disponesse di una sede all'interno del Paese si parla di Attività in Regime di Libera Prestazione di Servizi, nel caso in cui questa invece disponesse della sede fisica si parla di Attività svolta in Regime di Stabilimento.
Così come nel primo caso, al fine di poter operare in Regime di Stabilimento, la Compagnia ha necessariamente bisogno della preventiva approvazione da parte dell'ISVAP.
Come da Codice delle Assicurazioni, riportiamo di seguito gli Articoli riguardanti l'Attività in Regime di Stabilimento:
Art. 60. Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
1. L'accesso all'attivita' riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. L'impresa puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autorita' di vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all'ISVAP della comunicazione di cui al comma 1.
4. L'autorita' competente dello Stato membro di origine informa l'ISVAP, secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.
Art. 60-bis. Attivita' in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo )))
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l'attivita' riassicurativa in regime di stabilimento, e' preventivamente autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attivita' all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi.
3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonche' del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 76.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
5. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivita' ad altri rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.
Art. 23 Attività in Regime di Stabilimento:
"1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandatocomprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel territoriodella Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'ISVAP indica all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
4. L'impresa puo' insediare la sede secondariae dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorita' di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. L'impresa, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato."