Il nuovo art. 71 disp. att. cod. civ., introdotto dalla l. 220/2012, indica quali sono i requisiti che bisogna avere per poter svolgere l’incarico di Amministratore di Condominio.
Ebbene, in aggiunta a questi requisiti, è utile rammentare come l’art. 1129, comma 4, cod. civ., dispone che l’assemblea possa subordinare la nomina dell’Amministratore alla presentazione ai condomini di una Polizza individuale di Assicurazione per la Responsabilità Civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Il successivo comma 5 chiarisce inoltre che l’Amministratore è tenuto ad adeguare i massimali della Polizza, se durante l’incarico l’assemblea delibera dei lavori straordinari.
Ancora, la legge prevede che nell’ipotesi in cui l’Amministratore sia coperto da una Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale per l’attività da lui svolta, la Polizza dovrà essere integrata con una specifica comunicazione dell’impresa di Assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
Polizza non obbligatoria
Chiarito quanto precede, emerge pertanto che la Polizza Professionale per Amministratore di Condominio non è formalmente obbligatoria. L’obbligatorietà – se così si può dire – scatta solamente nel caso in cui l’assemblea decida di subordinare la nomina del nuovo amministratore al possesso di una polizza per la responsabilità professionale. Solamente in questa circostanza, l’amministratore rimane “sospeso” fino alla presentazione della stipula (è l’ipotesi di condizione sospensiva alla validità del contratto di mandato).
Dunque, una prima conclusione è possibile affermarla: non è vero che non si può svolgere l’attività di Amministratore di Condominio senza avere una Polizza. È invece vero che il regolamento di condominio e l’assemblea con separato atto possono stabilire, come requisito per la nomina dell’amministratore, oltre a quelli indicati dalla legge, anche la necessità di stipula di una Polizza Assicurativa che tuteli il patrimonio dell’Amministratore contro i danni causati a condomini o a terzi.
E se l’Amministratore non stipula la Polizza?
Se, in seguito a richiesta dell’assemblea, l’Amministratore non provvede a stipulare il contratto di Assicurazione, o non adegua i massimali della Polizza stando a quanto indicato dalla delibera di nomina o dal regolamento condominiale, potrebbe essere soggetto a revoca dell’incarico o, se sussistono i presupposti, anche ad azione risarcitoria per violazione degli obblighi contrattuali.
Cosa deve contenere la Polizza
Vien dunque da domandarsi quali debbano essere i contenuti della Polizza di Assicurazione della Responsabilità dell’Amministratore Condominiale, qualora tale professionista decida, in autonomia, di tutelarsi, o sia “costretto” in seguito a delibera assembleare.
In linea di massima, la Polizza del professionista copre tutti i danni che un Amministratore può commettere nello svolgimento dell’incarico che gli è stato conferito, come quelli derivanti dalla gestione degli appalti di lavoro e di forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici condominiali amministrati, o ancora perdita, smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli, comportamenti o fatti da cui derivano sanzioni di natura fiscale, amministrativa, multe o ammende a carico dei condomini, e infine commissioni di fatti colposi o dolosi di dipendenti e collaboratori.