Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha espresso un’importante valutazione sul recente obbligo di assicurazione infortuni per gli avvocati, condividendo nella sostanza le argomentazioni già fornite dal Consiglio Nazionale Forense sulla possibile modifica alla normativa assicurativa, e – nel dettaglio – sulla variazione da obbligatoria a facoltativa della copertura infortuni.
In una recente affermazione, il Guardasigilli ha di fatti appoggiato l’opinione del CNF, che aveva precedentemente sostenuto come l’obbligo assicurativo sugli infortuni sia “eccessivo”, visto e considerato che gli avvocati – dipendenti già godono della copertura assicurativa in quanto lavoratori subordinati.
Nelle sue valutazioni, il presidente del CNF Andrea Mascherini aveva formalizzato una serie di osservazioni al Ministro della Giustizia affinché potesse prendere in esame una possibile modifica del testo di legge, abbattendo l’ostacolo dell’obbligatorietà della copertura in esame, e introducendo invece l’opzione facoltativa.
Ricordiamo, per maggiore chiarezza, che attualmente il testo di riferimento stabilisce che “all’avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.
L’obbligo assicurativo in materia di infortuni viene però definito da Mascherin come “probabilmente eccessivo”, con il Presidente che ha appunto ribadito che gli avvocati dipendenti sono già assicurati dal loro status di lavoratori subordinati.
Nella sua nota di risposta, il Ministro della Giustizia ha poi garantito che la proposta di modifica è già stata inoltrata all’ufficio legislativo, affinché possa procedere a formulare una corrispondente proposta, che potrà poi essere valutata ai fini di un esame della stessa all’interno della sessione parlamentare di bilancio.
Nella Nota del Ministro della Giustizia del 27/10/2017 inviata a Mascherin, Orlando precisa poi come convenga “sull’opportunità di rimettere all’autonoma decisione del singolo avvocato la stipulazione di una polizza a copertura degli infortuni a sé derivanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione”.
Il Ministro conclude ulteriormente dichiarando di aver “chiesto inoltre all’ufficio legislativo di valutare l’ulteriore ipotesi di modifica dell’articolo 12, comma 2, relativa all’esenzione dell’avvocato dall’obbligo assicurativo per gli infortuni derivanti a collaboratori già provvisti della relativa copertura assicurativa, in virtù dell’inscrizione all’INAIL peraltro già previsto dal D.M. 22 settembre 2016”.
Insomma, per il comparto degli avvocati si stanno aprendo interessanti margini di maggiore autonomia nella valutazione della congruità o meno di stipulare un’assicurazione sugli infortuni.
Il passo indietro (o in avanti, a seconda di come la pensiate) è probabilmente giunto in maniera tardiva rispetto a quanto il CNF aveva avuto modo di esprimere, ma è comunque una gradita innovazione che potrebbe avvicinare la discussa novità normativa alle declinazioni degli avvocati.
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