Assicurazione avvocato: è obbligatoria anche per i professionisti sospesi volontariamente

Il Consiglio Nazionale Forense, su richiesta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Mantova e di Milano, si è espresso circa una particolare ipotesi inerente l’obbligo di stipulare una polizza professionale avvocati e contro gli infortuni.

 

L’obbligatorietà della Assicurazione di Responsabilità Civile Avvocato Sospeso

In particolare, il COA di Milano aveva domandato se un avvocato sospeso volontariamente ex art. 20 co. 2 l. 247/12 dovesse comunque assolvere all’onere della stipula di una polizza per la responsabilità professionale e contro gli infortuni: un obbligo assicurativo che ricade su tutti gli iscritti all’albo professionale, e che il COA milanese voleva accertare anche nelle ipotesi di sospensione volontaria.

 

Ebbene, per quanto attiene la polizza per la responsabilità civile professionale, il Consiglio Nazionale Forense ha rimandato al parere 90/2016, secondo cui la l. 247/12 ha sancito in capo all’avvocato il dovere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Un obbligo sorto per poter conseguire due vantaggi: in capo all’avvocato, c’è la necessità di tutelarsi dalle richieste di risarcimento di danni; in capo al cliente, la possibilità di poter contare su un patrimonio da aggredire validamente (quello dell’assicurazione) nel caso in cui si domandi legittimamente un risarcimento dei danni.

 

Secondo il COA, la copertura assicurativa dovrebbe permanere anche in capo all’avvocato “sospeso”, sia perché la norma non prevede alcuna eccezione, sia perché il danno verso terzi potrebbe ben emergere proprio nel periodo di sospensione, ancorché riconducibile a epoca anteriore. In questa ipotesi, qualora la copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, il cliente non potrebbe più far leva sulla garanzia risarcitoria del danno accertato.

 

L’obbligatorietà della Polizza Infortuni per l'Avvocato Sospeso

Diverse sono le precisazioni effettuate dal CNF in merito all’obbligatorietà della polizza infortuni, con il Consiglio che rammenta come i quesiti proposti dal COA di Milano e di Mantova siano superati in seguito all’introduzione del d.l. 148/17, che ha modificato l’art. 12, co. 2 della l. 247/12 riformulando la norma sancendo che “all'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

 

Ne deriva che l’obbligatorietà della polizza infortuni è almeno per il momento limitata su collaboratori, dipendenti e praticanti dell’avvocato.

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