Con la sentenza n. 15788/2018 la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul tema del tamponamento a catena tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, affermando che l’unico responsabile degli effetti delle collisioni sarà il conducente che le ha determinate, ovvero colui che ha tamponato da tergo l’ultima delle vetture della colonna.
Tralasciando i termini caratteristici della fattispecie, rammentiamo infatti come gli Ermellini abbiano affermato che nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, sia applicabile l’art. 2054 secondo comma c.c., con la conseguente previsione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (cioè, tamponante e tamponato).
Diverso è però il discorso di un tamponamento che sia determinato non tra vetture in movimento, bensì tra veicoli che fanno parte di una colonna in sosta. In questo caso l’unico responsabile degli effetti delle collisioni sarà il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna sesta.
Ricostruendo quanto avvenuto, i giudici della Suprema Corte sottolineano come la dinamica del sinistro sia stata pacificamente ricostruita, accertando che nel centro cittadino due veicoli procedessero lentamente e incolonnati, prima che sopraggiungesse a tutta velocità il terzo veicolo, che ha determinato la spinta meccanica causa del sinistro.
È il veicolo sopraggiunto ad alta velocità – spiega ancora la Suprema Corte – che ha impresso la spinta verso avanti all’ultimo veicolo della colonna, determinando così un tamponamento a catena delle altre vetture. Ne deriva che il principio da adottare al caso di specie non può che essere quello secondo cui è responsabile delle successive collisioni solo l’ultimo veicolo della fila che le ha provocate.