Avvocati genitori: l’orientamento CNF sugli obblighi formativi

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) è intervenuto sugli obblighi formativi da parte degli avvocati genitori, stabilendo che è possibile fruire dell’esenzione da tali necessità di formazione per poter adempiere ai doveri genitoriali, ma solamente se l’interessato avanza una specifica e tempestiva richiesta.

Dunque, come sancito dall’art. 15 del Regolamento della formazione, è effettivamente possibile che condizioni come la gravidanza, il parto, l’adempimento dei doveri legati a paternità o maternità in presenza di figli minori, possano essere cause di possibile esonero dall’obbligo di formazione continua dei genitori avvocati.

 

Ad ogni modo, tali cause non operano in maniera assoluta: l’esenzione deve infatti essere specificamente richiesta dall’interessato, in modo tale che il Consiglio possa effettuare un preventivo controllo sulla legittimità della domanda. È lo stesso Consiglio – come sopra anticipato – a chiarirlo con sentenza n. 58/2018, dello scorso 25 maggio, esprimendosi sul ricorso presentato da un avvocato, padre di un bambino di sei anni, a cui era stata inflitta la sanzione disciplinare di avvertimento per non aver adempiuto agli obblighi della formazione continua nel triennio 2011-2013.

 

L’avvocato comunicava così al Consiglio di non aver raggiunto il numero minimo di crediti a causa del “costante aumento del lavoro da coniugarsi con il ruolo di padre divorziato di un bimbo di 6 anni”. Aggiungeva a ciò di essere stato altresì molto impegnato con il proprio lavoro, e di impegnarsi a maturare i crediti mancanti entro l’anno. Nonostante ciò, il COA riteneva che le giustificazioni che erano state fornite e la richiesta di ulteriore proroga non fossero accettabili per obiettiva infondatezza. Ne scaturiva la condanna del professionista per illecito disciplinare, ovvero per non aver assolto l’obbligo informativo e non aver comunicato al Consiglio la sopravvenienza di circostanze oggettive tali da giustificare tali mancanze.

 

Espressosi su ciò, il Consiglio Nazionale Forense conferma la decisione del COA, rammentando che per quanto attiene la giustificazione della funzione genitoriale, i giudici rilevano come sia lo stesso art. 15 del Regolamento della formazione a prevedere la possibilità di esenzione in relazione all’adempimento di doveri collegati alla paternità e alla maternità.

 

Ad ogni modo, l’esenzione deve essere richiesta in modo specifico dall’interessato, così da permettere un preventivo controllo sulla legittimità della domanda. Nella fattispecie oggetto di analisi, l’avvocato poteva effettivamente esercitare questo diritto, ma non lo ha fatto a tempo debito.

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