Certificato medico telematico e visita fiscale: cosa è cambiato da aprile

Il mese di aprile porta in dote diverse novità sul tema delle visite fiscali, orientate verso un nuovo contesto digitale in cui il verbale non sarà più cartaceo ma esclusivamente elettronico, al fine di proteggere al meglio la privacy del dipendente che sta attraversando un periodo patologico o di infortunio, e che ha ben il diritto a non veder divulgato il proprio stato di salute. Ma cosa cambia, nella pratica? Cerchiamo di riassumerlo nei punti principali.

 

I certificati diventano digitali

Come già ricordato in apertura, uno dei principali cambiamenti è legato alla trasformazione dei certificati, che diverranno esclusivamente digitali.

La “leva” motivazionale che ha spinto questa migrazione digitale è da ricercarsi anche in una recente sentenza della Corte di Cassazione, che si è occupata di un caso piuttosto spinoso avente come protagonista un dipendente che aveva presentato ricorso contro un medico dell’Inps per il risarcimento del danno morale sofferto.

Il medico aveva infatti visitato il lavoratore e, stando a quanto emerso, avrebbe annotato nel verbale di visita, poi consegnato al datore di lavoro, la prenotazione per un accertamento clinico dallo psichiatra. L’annotazione così condivisa con il datore di lavoro era poi stata divulgata da quest’ultimo ai colleghi, con il dipendente che è così diventato oggetto di pregiudizio.

È anche vero che, nonostante la lamentata violazione della privacy, nella fattispecie in esame la Corte non aveva ritenuto opportuno accogliere il ricorso del dipendente, considerando che il comportamento deplorevole era in capo al datore di lavoro e non al medico dell’Asl. Tuttavia, il caso sembra essere servito alla Suprema Corte per poter sottolineare l’esigenza di una maggiore tutela della privacy dei lavoratori in malattia, anche attraverso dei cambiamenti delle precedenti procedure.

 

Cosa cambia per le visite fiscali

Introdotto ciò, cerchiamo di capire che cosa cambia per il dipendente assente dal lavoro per malattia.

Come da approccio previgente, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare la sua assenza al datore in modo tempestivo, mentre entro due giorni dal verificarsi dell’evento patologico / infortunio, il dipendente dovrà recarsi dal proprio medico curante che, verificata la sussistenza della malattia, invierà il certificato all’Inps per via telematica, indicando motivazione e giorni dell’assenza.

Quel che cambia non è, come intuibile, il processo di cui sopra (già noto dal 2012). A subire delle modifiche è infatti tutto ciò che avviene da questo momento in poi.
Se fino ad oggi il medico fiscale riceve le visite fiscali da fare a domicilio sul netbook fornito dall’Inps e, dopo l’esame procede a stampare una copia del verbale sottoscritto da lui e dal lavoratore, le stesse “lavorazioni” del medico subiscono una variazione in ottica completamente digitale.

L’Inps ha infatti scelto di dotare i propri medici legali di un tablet con firma digitale, che sostituisce il vecchio netbook. In occasione delle visite fiscali, pertanto, il verbale della visita non sarà più cartaceo, bensì esclusivamente digitale: il dipendente potrà visionarlo sul sito dell’Inps mediante l’uso delle proprie credenziali.

Rimane inteso che al paziente oggetto di visita fiscale verrà comunque fornita una ricevuta per la visita effettuata, che in copia verrà poi attribuita al datore di lavoro, “privata” di diagnosi, terapia e eventuali indicazioni sugli accertamenti clinici da fare.

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