La Cessione del Quinto è una forma di prestito particolarmente conveniente per pensionati e lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato.
Cos’è la Cessione del quinto
Come suggerisce lo stesso nome consiste in un tipo di prestito in cui il dipendente vincola il quinto del proprio guadagno a un finanziamento; l’importo massimo della rata quindi non può superare il 20% del suo stipendio. Attraverso la cessione del quinto il datore di lavoro versa la somma della rata direttamente alla Banca o all’istituto di credito che ha erogato il finanziamento.
L’aspetto più interessante è che ponendo come garanzia il proprio contratto di lavoro gli istituti di credito e le banche sono generalmente più disposte ad accettare la proposta.
È quindi la soluzione ideale per tutti coloro che hanno la necessità di richiedere un prestito ma hanno una storia da cattivi pagatori.
È obbligatorio stipulare un’assicurazione con la Cessione del Quinto?
Si tratta comunque in ogni caso di un prestito garantito in quanto prevede l’obbligo per il dipendente di sottoscrivere una Polizza vita e una Polizza rischio impiego.
La Polizza vita è uno strumento che tutela sia l’istituto di credito che eroga il prestito che il richiedente e i suoi familiari. Attraverso la Polizza infatti l’ente riesce a recuperare il debito residuo in caso di decesso dell’assicurato, grazie all’intervento della Compagnia assicurativa.
La Polizza rischio impiego svolge un ruolo di tutela simile. La Compagnia infatti interviene nel caso in cui l’assicurato abbia perso il lavoro coprendo temporaneamente le rate.
Ricordiamo inoltre che possono accedere alla cessione del quinto anche i pensionati di tutti gli enti previdenziali e che in questo caso vige l’obbligo di stipulare solo la Polizza vita.
Cosa dice la Legge: il cliente non è obbligato ad accettare le Polizze della Banca
La normativa di riferimento è contenuta nel testo del DPR n.180 del 5/1/1950 e successive modifiche.
In particolare l'articolo 54 intitolato "Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie" dichiara: “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del credito residuo.”
La Legge n.311 del 30 dicembre 2004 inoltre è intervenuta togliendo il monopolio all’Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) per l'erogazione delle polizze di assicurazione obbligatorie per chi richiedeva la cessione di 1/5. Monopolio in parte giustificato dal fatto che precedentemente la possibilità di accedere alla cessione del quinto era riservata solo ai dipendenti statali.
I Consigli prima di Stipulare una Polizza
Le banche e gli istituti di credito possono proporre al cliente polizze emesse da compagnie convenzionate presso le loro strutture. Il cliente, tuttavia, non è obbligato ad accettare e può proporre a sua volta all’ente un’alternativa. La Banca inoltre è obbligata per legge ad accettare le eventuali polizze già stipulate dal cliente in modo autonomo presso la propria Compagnia.
Inoltre per i lavoratori è fondamentale accertarsi sulla tipologia della Polizza rischio impiego e scegliere quella più adatta alle loro esigenze. Sul mercato infatti esistono due categorie principali:
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Polizze a rischio credito,
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Polizze perdite pecunarie.
Nel primo caso l’ente erogatore mantiene il diritto di surroga della compagnia nei confronti del cliente. In questo caso l’assicurazione, dopo aver coperto il sinistro, avrà la possibilità di chiedere all’assicurato il rimborso dell’importo che ha versato.
Nel secondo caso, invece, la compagnia liquiderà gli importi dovuti all’istituto di credito nel periodo in cui l’assicurato si trovi senza lavoro. Questo prodotto non prevede il risarcimento della Compagnia da parte dell’assicurato.