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Il 31 maggio 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.128 la legge di conversione 76/2021 con cui si è introdotto il cosiddetto “scudo penale” per medici e personale sanitario in servizio durante l’emergenza Covid-19.
All’articolo 3-bis si legge: «i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave».
Il giudice quindi nel determinare il grado di gravità della responsabilità del medico deve considerare tre fattori derivanti dalla situazione straordinaria dell’emergenza sanitaria: le conoscenze scientifiche limitate; l’insufficienza delle risorse umane e strumentali disponibili; il minor grado di esperienza del personale non specializzato impiegato per necessità.
In caso di Colpa Grave o Lieve, una delle forme di tutela più sicure è una Polizza Professionale per Medici, OSS, Infermieri o figure sanitarie. La Polizza copre infatti qualunque rischio della professione, con un supporto legale e amministrativo.
 

Come viene definito nello specifico il grado della colpa?

 
Sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza 29 aprile - 12 maggio 2021, n. 18347 attraverso cui fa il punto sugli elementi da considerare nella valutazione del grado della colpa del medico o del professionista che agisce nell’ambito del Covid-19.
Nello specifico si deve procedere valutando diversi aspetti.
 

La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria

Per stabilire la responsabilità del medico, in seguito all’evento lesivo, è necessario verificare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali. In seguito si deve determinare la natura della colpa (imperizia, negligenza o imprudenza), chiarire in quale misura la condotta del sanitario si sia allontanata dalle linee-guida o dalle buone pratiche e, in generale, il grado della colpa.
In particolare, quindi, con riferimento al grado della colpa, dopo aver confermato che i fatti ricadono nel dettato del Decreto legge Balduzzi, il giudice deve esaminare con cura la rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al medico, nel rispetto delle linee-guida, e avviare un’indagine che tenga conto degli stessi parametri e dell’eventuale condotta alternativa che il professionista avrebbe dovuto seguire.
 

La colpa medica

Soffermandosi sul livello di discostamento tra la condotta tenuta dal sanitario e quella che avrebbe dovuto seguire, devono essere considerate diverse circostanze:
  • Il livello di specializzazione del soggetto agente;
  • le sue condizioni;
  • il contesto ambientale in cui il medico si è trovato ad agire;
  • le ragioni d’urgenza;
  • le eventuali difficoltà di comprendere, e interpretare, le informazioni cliniche;
  • il grado di novità della situazione data dall’emergenza sanitaria.
 
 
È quindi fondamentale che questi elementi vengano valutati e bilanciati tra loro per poter determinare il “grado della colpa”.
 

La colpa grave in ambito sanitario

La Suprema Corte, inoltre, ha fornito ulteriori elementi per identificare la “colpa grave”.
In particolare è possibile parlare di colpa “grave” solo quando si sia in presenza di una “deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento”.
La colpa grave quindi sarà riscontrata quando l’agire del sanitario risulta marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente".
Di conseguenza maggiori saranno gli aspetti problematici ed equivoci del caso a emergere, maggiore dovrà essere la tendenza a considerare “lieve” la colpa del professionista.
 
Per maggiori dettagli è possibile consultare il PDF della Sentenza 29 aprile - 12 maggio 2021, n. 18347.

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