Ddl Concorrenza: le novità per professionisti e coperture assicurative

Dopo un percorso lungo due anni, dallo scorso 29 agosto 2017 è entrata in vigore la prima Legge Annuale per il mercato e la concorrenza, a introduzione di una lunga serie di novità che sono andate a impattare su assicurazioni, professioni, ambiente, banche, comunicazioni, e non solo.

Cerchiamo allora di fare il punto su tutte le novità che hanno impattato sul mercato italiano, riassumendo le principali per il mondo dei professionisti e delle coperture assicurative.

 

Obblighi di preventivo e informativi

Il dl Concorrenza obbliga i professionisti a rendere per iscritto ai propri clienti il preventivo, ponderato sulla base della complessità dell’incarico e sugli oneri che possono essere determinati dal conferimento dello stesso.

Per quanto invece attiene gli obblighi informativi, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, è stato previsto che i professionisti che risultano essere iscritti a ordini e collegi siano tenuti a comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

 

Ultrattività delle polizze RC professionali

Il dl Concorrenza ha impattato sulla l. 148/2011 sancendo che nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale, sia inserita un’offerta di periodo di ultrattività che vada a coprire le richieste di risarcimento dei danni che sono presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi, purché riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

La legge stima anche che su richiesta del soggetto contraente, e fatta salva la libertà negoziale delle parti, le compagnie assicurative possono proporre la ricontrattualizzazione della polizza secondo le nuove condizioni di premio assicurativo.

 

Divieto tacito rinnovo polizze auto

Una delle novità più attese è legata alle modifiche del codice delle assicurazioni private, laddove si è previsto che il principio della durata annuale del contratto di assicurazione RC auto e del conseguente divieto di rinnovo tacito debba essere esteso anche in relazione ai contratti che sono stipulati per i rischi accessori (si pensi ai più comuni, legati al rischio furto e a quello incendio), nel caso di polizze assicurative che siano stipulate  in abbinamento con la RC auto.

Rimangono invece escluse da tale disposizione le polizze del ramo danni, eccedenti quelle sopra individuate, per le quali rimane ancora valido il principio del rinnovo tacito.

 

TFR e previdenza complementare

Tra le altre novità delle quali ci occupiamo in questo breve approfondimento, anche quelle che hanno modificato gli articoli 11 e 14 del d.lgs. 252/2005, intervenendo sulla destinazione totale o parziale del Tfr alle altre forme pensionistiche (quelle complementari), l’anticipo della rendita complementare nell’ipotesi di termine della propria attività di lavoro, il riscatto della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario.

L’intervento si estende inoltre sull’assetto dei fondi, con la convocazione di apposito tavolo di consultazione che possa avviare un processo sostenibile di revisione della previdenza complementare, con revisione dei requisiti per l’esercizio di attività di fondi pensione, determinazione delle soglie patrimoniali di rilevanza minima e individuazione di forme di informazione per sviluppare l’educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini.

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