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La tutela della propria famiglia e l’esigenza di liberarsi dalle preoccupazioni, spesso pressanti sul futuro, spingono sempre più italiani a rivolgersi a prodotti assicurativi del ramo vita.

Le Polizze Vita, sugli infortuni o la TCM, si presentano infatti come un valido supporto di fronte a diversi eventi che possono comportare l’inabilità temporanea, permanente o il decesso dell’assicurato. Inoltre possono essere finalizzate principalmente alla previdenza privata una volta raggiunta l’età pensionabile.

Esistono diversi tipi di Polizze Vita, tra le più convenienti emerge la Polizza Temporaneo Caso Morte (TCM), un prodotto particolarmente funzionale e che offre benefici fiscali non indifferenti.

 

Cos’è e come funziona la TCM

L'Assicurazione Temporanea Caso Morte è una polizza di rischio temporanea che prevede, in seguito al pagamento di un premio, la corresponsione, in caso di eventi accidentali che interessano l’assicurato, di un capitale ai beneficiari designati nella Polizza.

La Compagnia Assicurativa quindi interviene versando a questi ultimi una somma in seguito al verificarsi di circostanze che possono pregiudicare le capacità lavorative del contraente, o comportare la sua morte.

L’aspetto particolare della polizza TCM è appunto la sua temporaneità.

A differenza delle polizze vita tradizionali che sono caratterizzate dalla sottoscrizione di un contratto la cui durata è connessa alla vita dell’assicurato, la TCM, invece, ha una validità temporanea legata ad altri contratti a carico di quest’ultimo, come finanziamenti o mutui.

Nel caso in cui, ad esempio, il tempo prestabilito per contratto dovesse trascorrere senza il verificarsi del rischio coperto dalla Polizza, la Compagnia non dovrà versare alcuna somma.

 

Polizza TCM: protezione e benefici fiscali

Oltre alla sicurezza e alla prospettiva di un futuro stabile, la Polizza Temporanea Caso Morte offre anche importanti agevolazioni fiscali.

La legge prevede, per i contribuenti con un reddito superiore ai 120mila euro, la possibilità di detrarre il 19% sui premi versati per le spese sostenute per la copertura assicurativa sulla vita e sugli infortuni.

La detrazione è ammessa nei casi in cui il contratto contenga le garanzie per il rischio morte e/o il rischio di invalidità permanente, fino ad un massimo di 530 euro da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti.

Se il premio assicurativo è destinato alla tutela di persone con gravi disabilità, l’importo può essere portato in detrazione su un ammontare di 750 euro. Inoltre deve essere inserita anche la garanzia sulla non autosufficienza, ovvero l’impossibilità di svolgere in modo autonomo le azioni della vita quotidiana.

 

La detrazione si applica ai premi versati per:

  • i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000, a condizione che abbiano una durata di almeno 5 anni e per tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti;

  • i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio di morte o un’invalidità permanente non inferiore al 5%.

 

A quali soggetti si rivolge la detrazione?

La detrazione è concessa quando:

  • il dichiarante coincide sia con il contraente che con l'assicurato;

  • il dichiarante è il contraente l'assicurato è un familiare a carico;

  • il familiare a carico del contraente è sia il contraente che l'assicurato.

Come ha chiarito, infatti, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 17/E del 18.05.2006:

- se l'assicurato è un familiare fiscalmente a carico del contraente quest'ultimo ha diritto alla detrazione del premio;

-se il familiare fiscalmente a carico del dichiarante, è sia assicurato che contraente, il dichiarante ha comunque la facoltà di detrazione del premio.

 

Un altro aspetto particolarmente interessante riguarda la tassazione

L’indennizzo versato e ricevuto dai beneficiari, infatti, non sarà soggetto ad alcuna tassazione, in quanto l’importo non rientra nell’asse ereditato ed è esente da imposte di successione ed impignorabile ed insequestrabile.


 

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