Dichiarazione Beni Pignorabili, quando scatta il Reato di Omissione o Falsa Dichiarazione

Con sentenza n. 44895 dello scorso 5 novembre 2019, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha contribuito a definire quando si configura il reato di Omissione o Falsa Dichiarazione dei Beni Pignorabili.

La vicenda traeva origine da un debitore condannato ex art. 388, co. 6, c.p., perché invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti utilmente pignorabili, ometteva di rispondere all’invito di presentarsi in UNEP entro i 15 giorni previsti dalla legge.

Stando al dispositivo dell’art. 492, co. 6, c.p.c., infatti, l’ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare ogni bene utilmente pignorabile nell’ipotesi in cui quelli che sono assoggettati al pignoramento sono insufficienti a soddisfare le ragioni dei creditori procedenti, o nel caso in cui sia manifesta la lunga durata della liquidazione.

Ebbene, con un provvedimento del 2006 (la l. 52/2006, art. 2), è stato introdotto un nuovo comma all’art. 388 c.p., che rende applicabile il dispositivo anche al debitore che omette di rispondere entro 15 giorni all’invito rivoltogli dall’ufficiale giudiziario, o che effettui falsa dichiarazione, prevedendo una sanzione penale per il caso di mancata collaborazione da parte dell’esecutato.

Si noti che, come chiarito alla stessa pronuncia ora in esame, affinché il reato si configuri, la norma non richiede che il creditore procedente abbia subito effettivamente un danno, ma si limita a predisporre degli strumenti di preventiva tutela della sua pretesa, facendo obbligo al debitore di indicare al pubblico ufficiale tutto ciò che può condurre al pieno soddisfacimento della pretesa azionata in sede esecutiva.

Viene altresì rammentato come la dichiarazione del debitore, non legata a particolari vincoli formali, debba fornire una informativa adeguata. E viene altresì indicato che l’omissione sia considerabile non solamente quando manca del tutto la dichiarazione allo scadere dei 15 giorni, quanto anche nel caso in cui non contenga elementi utili per poter consentire l’esatta identificazione dei beni pignorabili, risultando nei fatti non idonea per poter determinare l’effetto previsto, ovvero l’immediata apposizione del vincolo. 

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