Pentiti Di Aver Acquistato Una Polizza? È Possibile Esercitare Il Diritto Di Recesso

Se state pensando di chiudere un contratto assicurativo in corso di validità o di interrompere il rapporto con la vostra Compagnia assicurativa potete avvalervi del Diritto di Recesso (o ripensamento).

Per recesso si intende la clausola inalienabile di rescindere unilateralmente da un contratto a distanza. L’obiettivo è quello di tutelare il diritto di ripensamento del consumatore che stipula un contratto senza poter verificare dal vivo la merce e che appunto si estende anche al settore delle assicurazioni online. 

Per quanto riguarda il settore assicurativo e finanziario si fa riferimento al D.lgs. 385/93 (TUB) art.125 ter, modificato dal Decreto 21/2014, che ha prolungato il termine utile per esercitare tale diritto.
 

Come funziona il diritto di recesso di un contratto assicurativo

Il diritto di recesso può essere esercitato attraverso una raccomandata entro 14 giorni dalla stipulazione del contratto, oppure dalla data in cui il consumatore riceve il fascicolo informativo sul prodotto già acquistato. 

Il cliente deve:

- Comunicare la propria decisione o via mail o chiamando l'apposito numero verde;
- Restituire i documenti assicurativi originali tramite raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del recesso.

Inoltre, data la maggiore complessità della Polizza vita, l’art.177 del Codice assicurazioni dichiara che il cliente ha la possibilità, in questo caso, di recedere dal contratto entro 30 giorni

La Compagnia, a sua volta, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, deve rimborsare al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 

Il rimborso non copre necessariamente l’intera somma versata dal contraente. La Compagnia infatti ha il diritto di trattenere:

- L’imposta sostitutiva dell’IVA, 
- Il contributo SSN,
- La parte della quota che corrisponde ai giorni in cui il cliente ha beneficiato della copertura assicurativa. 
 

Quando non si può esercitare il diritto di recesso

Tuttavia la possibilità di esercitare questo diritto non è sempre ammessa.

Il diritto di ripensamento infatti non può essere esercitato nei casi in cui:

- Le polizze auto/moto/autocarro sono state stipulate presso un punto vendita fisico
- Si è verificato un sinistro nei 14 giorni dalla firma del contratto assicurativo r.c.a.
- Il contratto ha una durata inferiore a sei mesi

Quest’ultimo punto, in particolare, chiarisce che sono escluse dal diritto di ripensamento le assicurazioni di breve durata come le polizze viaggio, o quelle temporanee auto/moto che hanno una validità inferiore a 180 giorni. 

Tuttavia alcune compagnie prevedono alcune forme di recesso, anche in caso di Polizze brevi, quindi si raccomanda sempre di valutare attentamente le condizioni con la propria Assicurazione prima di sottoscrivere il contratto. 

 

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