Come funziona l'indennizzo nella Polizza Donazione

La Donazione immobiliare è abbastanza frequente nei rapporti familiari in quanto comporta diversi vantaggi sul piano fiscale.

Tuttavia, allo stesso tempo, espone il beneficiario del donante ed eventuali terzi (per esempio un acquirente dell’immobile) all’azione di riduzione degli altri eredi legittimari.

Questi ultimi infatti, in presenza di una serie di condizioni, possono richiedere la restituzione del bene.

Di fronte a questa eventualità l’unico modo per difendersi è la Polizza Donazione che tutela dai rischi derivanti da una donazione immobiliare, assicurando la commerciabilità dell’immobile.

 

Come funziona la Polizza Donazione
 

Per una maggiore comprensione cerchiamo di chiarire prima 3 aspetti: cos’è l’azione di riduzione; chi può richiedere la Polizza; quali sono i rischi coperti dalla Polizza.
 

Cos’è l’azione di riduzione

In presenza di un immobile donato gli eredi, nel caso in cui abbiano subito una lesione della loro quota di eredità, possono avvalersi sul bene e intraprendere l’azione di riduzione.
 

Quest’ultima può essere avviata se si verificano determinate condizioni:

  • sono passati meno di 20 anni dalla trascrizione della donazione,
  • la revoca della donazione è passata in giudicato;
  • il patrimonio del donante non è sufficiente e la donazione lede la quota di legittima degli eredi.
     

Se l’azione di riduzione ha esito positivo comporta la reintegrazione della quota di legittima che, in parole semplici, si traduce nella restituzione del bene agli eredi legittimari.

 

Chi può richiedere la Polizza

La Donazione espone a molti rischi non solo l'acquirente, ma chiunque rientri nella dinamica della donazione, per questo motivo può essere stipulata da qualunque persona in gioco.
 

Possono sottoscriverla:

  • il Donante, per attribuire al donatario un ulteriore garanzia sull’immobile;

  • il Donatario, sia contestualmente alla donazione che in un secondo tempo, per tutelarsi e agevolare l’eventuale vendita del bene;

  • il Terzo acquirente, durante l’acquisto dell’immobile per diventare beneficiario della Polizza unitamente all’eventuale creditore ipotecario;

  • il Creditore ipotecario per diventare beneficiario della polizza, unitamente al mutuatario proprietario dell’immobile.

     

Cosa copre la Polizza Donazione
 

La Polizza tutela:

  • Il proprietario pro tempore dal rischio di restituzione dell'immobile al legittimario;

  • Il creditore ipotecario dal rischio di inefficacia dell'ipoteca gravante sull'immobile, in seguito alla restituzione dell'immobile al legittimario.
     

La Polizza, inoltre, può essere richiesta non solo nel caso di compravendita ma anche se si desidera richiedere un finanziamento per la ristrutturazione o per la surroga di un immobile proveniente da donazione.


 

Come funziona il meccanismo di indennizzo
 

Come interviene la Compagnia nel caso in cui si verifichino le condizioni della Polizza?

L’Assicurato, che riceve la richiesta di restituzione dell’immobile, deve inviare la comunicazione alla Compagnia entro il limite di tempo indicato nel contratto, che in genere si aggira intorno ai 15 giorni.
 

La Compagnia, dopo aver analizzato il caso, entro 30 giorni lavorativi:

  • pretende che l'assicurato resista in giudizio ed effettua il pagamento all’emanazione del provvedimento giudiziale (anche di 1° grado) che dispone la restituzione dell’immobile, ed è sempre la Compagnia che si fa carico delle spese legali;

  • effettua subito il pagamento senza richiedere che l'assicurato si imbarchi in un lungo contenzioso, in caso di richiesta palesemente fondata.
     

In entrambi i casi l’indennizzo viene versato direttamente al legittimario.

 

Come viene calcolato l’importo dell’Indennizzo
 

La somma totale dell’indennizzo viene calcolato in base al massimale e uno dei seguenti importi:

  • l’importo stabilito dal giudice, quale equivalente della restituzione dell’immobile, in caso di provvedimento giudiziale che disponga la restituzione dell’immobile all’erede legittimario;

  • l’importo stabilito dal giudice, corrispondente al valore dell’immobile nell'ambito dell'azione legale avviata dal legittimario nei confronti del donatario;

  • l’importo richiesto dal legittimario nei confronti del beneficiario.

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