Mutuo prima casa, cosa cambia

Il nuovo decreto fiscale 2020 apporta alcune novità sul Mutuo per la prima Casa. Certo, nessuna rivoluzione sembra stagliarsi all’orizzonte, ma non mancano delle innovazioni che potrebbero rendere un po’ più serena la conduzione del proprio appartamento.
 

Nessun pignoramento per la prima casa

Iniziamo con il rammentare come il decreto fiscale 2020 abbia introdotto uno Stop al Pignoramento della prima Casa nelle ipotesi di difficoltà di pagamento delle rate del Mutuo. Dunque, il mutuatario che si trova in tale condizione potrà evitare di subire le procedure esecutive che potrebbero portare l’immobile all’asta, optando invece per una più favorevole rinegoziazione del mutuo, a patto che l’immobile in questione sia la sua abitazione principale.

La procedura è fruibile per tutti i Pignoramenti attivi tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2019.
 

I requisiti

Per poter avere accesso a tale procedura agevolativa, ed Evitare il Pignoramento della Casa, è tuttavia necessario che:

- l’abitazione sia stata acquistata attraverso un Mutuo prima Casa;
- la casa sia la residenza abituale del mutuatario;
- il creditore sia l’istituto di credito che ha concesso il Mutuo;
- il mutuatario abbia rimborsato almeno il 10% del prestito originariamente concesso;
- il debito non deve eccedere i 250 mila euro
 

La scadenza

Attualmente la normativa permette a tutti coloro i quali si trovassero nelle condizioni di cui sopra, di poter domandare la rinegoziazione del Mutuo, evitando il Pignoramento, entro il 31 dicembre 2021.
 

L’aiuto dei parenti

Si tenga comunque conto che è possibile che il mutuatario non rispetti tutti i requisiti, e che dunque la propria domanda sia legittimamente respinta dall’istituto di credito.

In questi casi possono entrare in supporto i parenti fino al terzo grado, per i quali sono richiesti gli stessi requisiti. Si noti che nel caso in cui la domanda del parente venisse accettata, sarebbe costui a divenire proprietario dell’immobile, con il diritto – però – per il debitore, di rimanervi per almeno cinque anni, al termine dei quali il possesso tornerà al debitore originario solamente se è stato in grado di restituire il prestito.

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