Assicurazione Single Project e a Scalare, le differenze

Nonostante il tema asseverazione sia stato più volte dibattuto è ancora molta la confusione che ruota intorno a esso.

Sono infatti tanti i professionisti a manifestare ancora dubbi sulla Polizza Asseverazione su questioni come normative, condizioni e requisiti.

 

Polizza asseverazione: cosa dice la legge

Il Decreto legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), convertito nella legge 77/2020, all’art.119, comma 14, dichiara:

«I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.»

Ricordiamo che per “soggetti” si fa riferimento ai tecnici abilitati e iscritti agli specifici ordini e collegi professionali.

 

Le tipologie di Polizze asseverazione e quale scegliere
 

A questo punto è importante chiarire che in base alla normativa vigente, incluse le novità introdotte dal Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, l’obbligo di sottoscrizione si considera rispettato anche quando i tecnici asseveratori siano già in possesso di una Polizza per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n.137/2012.

Quest’ultima per essere valida non deve prevedere limiti ai rischi connessi all’attività di asseverazione e deve rispettare due importanti requisiti:

  • un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

  • un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
     

Oltre a questa soluzione, il professionista può ricorrere ad altre due opzioni assicurative:

  • La Polizza “A scalare”;

  • La Polizza “Single project”.

     

Le differenze tra Polizza Single Project e A Scalare

Polizza “A scalare”
 

La Polizza “A scalare” è l’assicurazione dedicata all’attività di asseveratore e tutela il professionista dalle richieste di risarcimento in caso di danni, involontariamente cagionati a terzi, connessi al rilascio di attestazioni e asseverazioni.

L’assicurazione viene stipulata considerando il numero e l’importo delle asseverazioni rilasciate e deve disporre di un massimale adeguato, e comunque non inferiore a € 500.000.

Il professionista ha il dovere di notificare gli interventi da inserire nella copertura alla Compagnia.

Nel caso in cui si dovesse superare la “capienza” del massimale indicato nella Polizza l’assicurato può richiederne l’estensione.

Risulta dunque più comoda per chi rilascia asseverazioni con una certa frequenza. Se questo è il tuo caso, puoi chiedere un preventivo per la Polizza Asseveratore a Scalare direttamente online, e confrontare le nostre offerte.

 

Polizza “Single Project”
 

La Polizza “Single Project” è la soluzione ideale per chi svolge l’attività di asseveratore occasionalmente.

Il tecnico asseveratore infatti può stipulare la Polizza per ogni singolo intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari alla somma dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

In questo caso il professionista deve fornire, alla Compagnia, i documenti relativi all’intervento per cui deve rilasciare l’attestazione e il massimale viene calcolato sul valore di quest’ultimo.

La Polizza Single Project, o progetto Singolo, è dedicata a chi rilascia asseverazioni saltuariamente. Se è quello che fa per te, puoi richiedere un preventivo per la Polizza Asseverazione Single project online, per trovare la soluzione più conveniente.
 

Le Garanzie della Polizza asseverazione
 

Per quanto riguarda le coperture, invece, le Polizze agiscono in modo simile e proteggono da circostanze come:

  • Danni involontariamente cagionati a terzi nell’ambito dell’attività indicata nella Polizza;

  • Perdita di documenti

  • Tutela dei dati personali

  • Violazione di Copyright
     

Inoltre entrambe prevedono la Retroattività e la Postuma. Si tratta di due coperture fondamentali se si considera la particolarità degli interventi che richiedono il rilascio di asseverazione e il lungo periodo che spesso trascorre dalla conclusione dell’intervento e l’emergere dei potenziali danni o errori.

 

Polizza Asseverazione per Ecobonus, Bonus Facciate e bonus minori: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
 

Come abbiamo già detto la Polizza Asseverazione è obbligatoria per il Superbonus 110%, ma non è obbligatoria per i Bonus minori come il bonus facciate e l'econobus. 

L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito i dubbi riguardanti l’obbligo di sottoscrizione della Polizza anche in caso di interventi con bonus minori.

Sul decreto 13/2022, in vigore dal 26 febbraio, si legge che «i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

Il riferimento generico a soggetti «che rilasciano attestazioni o asseverazioni» è stato interpretato, quindi, come l’obbligo per i professionisti di essere coperti da una Polizza ogniqualvolta rilascino un’asseverazione (quindi anche per i bonus diversi dal 110%).

Con la Circolare 19/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato: «Considerato che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai bonus diversi dal superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta».

L’articolo 119 del decreto Rilancio, infatti, si riferisce al Superbonus 110%, mentre le asseverazioni degli altri bonus sono regolate dall’articolo 121 che non fa alcun richiamo alle assicurazioni. Ne consegue che per tutti i bonus, diversi dal Superbonus, la Polizza non è obbligatoria.

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