Quella che viene comunemente definita come “Polizza Assicurativa Condominiale” è, in realtà, l’Assicurazione Civile del Fabbricato, o Polizza Globale Fabbricato: una Copertura Assicurativa che interviene in favore del condominio regolarmente assicurato, al fine di corrispondere un indennizzo per i danni subiti dai condomini o da terzi, determinati da parti comuni dell’edificio condominiale.

Ebbene, chiarito quanto sopra, si può sottolineare come il codice civile non preveda l’obbligatorietà della Polizza o le maggioranze necessarie per dare all’amministratore l’autorizzazione a stipularla. Questo non significa, evidentemente, che non sia consigliabile al condominio di munirsene, visto e considerato che le coperture ottenibili sono particolarmente importanti, a fronte di un ventaglio di potenziali eventi pregiudizievoli che potrebbero accadere durante le normali fruizioni dell’edificio.


Delibera Polizza Assicurativa Condominiale

Considerato che il codice civile non ci aiuta a comprendere quali sono le maggioranze richieste per deliberare l’autorizzazione alla stipula di una Polizza Assicurativa Condominiale, ci possiamo riferire a quanto emerso in sede di Cassazione, dove i giudici sono innanzitutto certi che la competenza sia – appunto – assembleare, e che dunque l’amministratore non abbia potere di firma se privo di preventiva autorizzazione.

Stando alla sentenza n. 8233/2007, infatti, la stipula di una Polizza Assicurativa Condominiale non può essere ricondotta all’interno del recinto della disposizione di cui all’art. 1130 c.c., ove si obbliga l'amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. La disposizione si riferirebbe insomma ai soli atti materiali (come le riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (come le azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può dunque essere ricondotta la stipula del contratto d'Assicurazione.

Per quanto concerne le maggioranze ritenute necessarie per la delibera, i giudici di Cassazione non sono particolarmente unanimi, anche se orientamento prevalente prevede che la delibera d'autorizzazione alla stipula della Polizza debba essere approvata con la stessa maggioranza qualificata in prima e in seconda convocazione, considerato che pur eccedendo l'ordinaria amministrazione, il tema non rientra nell'ambito delle innovazioni, per le quali il codice una maggioranza ancora più qualificata.


Spese Polizza Assicurativa Condominiale

Ma come si ripartiscono le spese della Polizza Assicurativa Condominiale? E nell’ipotesi di affitto chi deve farsi carico del costo?

Andando con ordine, i Costi della Polizza devono essere considerati come costi per la prestazione di un servizio nell'interesse comune e come tali devono essere ripartiti tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.

Per quanto invece riguarda la relazione d’affitto, l'art. 9 l. n. 392/78  ci suggerisce come siano interamente a carico del conduttore, a meno che non venga stabilito qualcosa di contrario tra le parti, “le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni”.

Pertanto, tranne che intervenga un diverso accordo tra le parti del rapporto locatizio, le spese per la Polizza Assicurativa devono essere corrisposte per intero dal proprietario.

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