Premi Assicurazioni Detraibili: le novità del 2018

Il momento della dichiarazione dei redditi si avvicina e, con esso, anche la possibilità di fare i conti con le detraibilità dei premi assicurativi nel presente anno.

D’altronde, c’è poco di cui stupirsi: spesso i premi assicurativi costituiscono una delle tipologie di spesa che i contribuenti italiani possono utilizzare per poter  ridurre il proprio carico fiscale e, pertanto, una breve panoramica sull’attuale situazione non può che risultare di beneficio a tutti coloro i quali si stanno apprestando a formulare la dichiarazione Irpef & co.

I premi assicurativi costituiscono una delle tipologie di spesa che i contribuenti italiani possono utilizzare per poter  ridurre il proprio carico fiscale: ecco a voi una breve panoramica sull’attuale situazione.

 

Detraibilità premi assicurativi Polizze Vita e Infortuni

Cominciamo con le conferme. Anche per quest’anno si possono infatti portare in detrazione le spese sostenute per i premi di Assicurazione sulla Vita e contro gli Infortuni, nella misura del 19% su un ammontare massimo di 530 euro complessivi (ovvero, con tale massimale in applicazione anche per più contratti).

Ricordiamo altresì che la detrazione spetta per i contratti di Assicurazione sulla Vita e contro gli Infortuni, purché abbiano ad oggetto il rischio di morte o almeno l’invalidità permanente non inferiore al 5%.
Non rileva invece il fatto che il premio sia pagato ad una compagnia assicurativa italiana o estera.

È infine possibile portare in detrazione anche i premi per le Assicurazioni contro gli Infortuni riconducibili al Conducente Auto (è un’opzione generalmente integrativa al contratto RC Auto o alle Polizze di Assistenza Stradale per l’Auto).

 

Detraibilità premi assicurativi Tutela Persone con Disabilità Grave

La legge dal 2016 prevede che possano essere detraibili anche i premi versati per i contratti di Assicurazione che hanno come oggetto il rischio di Morte, purché finalizzati a tutelare le persone affette da una grave disabilità.

Il beneficio fiscale viene calcolato nella misura del 19% su un massimo di spesa di 750 euro.

 

Detraibilità premi assicurativi Rischio di Non Autosufficienza

Un’altra categoria di polizze assicurative frequentemente sottoscritta dai contribuenti italiani più accorti è quella relativa alle coperture sul rischio di non autosufficienza, ovvero sul rischio che l’assicurato (che di norma è il portatore di reddito principale all’interno del nucleo familiare) non sia più in grado di adempiere agli ordinari atti della vita quotidiana.

In questo caso la detraibilità è sempre pari al 19%, ma su un massimale più alto, pari a 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e quelli finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, che seguono le regole che sopra abbiamo riassunto.

 

Detraibilità premi assicurativi Tutela Casa

Una novità introdotta dalla legge di Stabilità 2018 permette inoltre di ottenere una detrazione pari al 19% del premio assicurativo sulla Casa, contro le calamità di ogni specie.

La polizza dovrà però essere stipulata a partire dal 1 gennaio 2018, con la conseguenza che l’effettiva detraibilità in dichiarazione dei redditi potrà essere contabilizzata solo nel modulo dell’anno successivo. Si attendono comunque i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

Chi può portare in detrazione i premi assicurativi

Stando a quanto stabilito dal TUIR, il contribuente che può portare in detrazione i premi assicurativi di cui sopra non è solamente l’assicurato; è infatti possibile portare in detrazione i premi assicurativi anche di quelle polizze in cui l'assicurato è un familiare fiscalmente a carico del dichiarante contraente.

Ne deriva che la detrazione dei premi assicurativi è concessa in questi casi:

  1. sia nel caso in cui il dichiarante ricopre sia il ruolo di contraente che di assicurato,
  2. sia nel caso in cui il dichiarante è il contraente della polizza, ma l'assicurato è un familiare a carico,
  3. sia infine nel caso in cui il familiare a carico del contraente è sia il contraente che l'assicurato.

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