Scelta tra Organo di Controllo e Revisore nelle S.r.l.

Quest’anno il Codice della Crisi ha apportato delle modifiche al regolamento riguardante la nomina dell’Organo di Controllo e del Revisore nelle S.r.l.

In questo articolo si esamineranno gli obblighi dei Sindaci e dei Revisori, obblighi recentemente modificati in seguito all’emanazione del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza che ha a sua volta subito revisioni per via del decreto Sblocca Cantieri.


Il decreto legislativo regolante l’attività del Revisore e dell’Organo di Controllo

Le modifiche relative alla scelta dell’Organo di Controllo e del Revisore sono scritte nel Decreto numero 14, datato 12 gennaio 2019 ed entrato in vigore a partire dal 16 marzo dello stesso anno. Le nuove normative vanno a modificare l’articolo 2477 del Codice Civile, che, oggi, al comma tre, recita così:

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  • È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  1. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Pertanto, da quanto evinto dalle modifiche dell’articolo, a partire dal 16 marzo di quest’anno, la nomina dell’Organo di Controllo è obbligatoria anche per la Società a Responsabilità Limitata, come per quelle cooperative ed è fatto obbligo agli imprenditori di adeguarsi alla normativa ponendo come termine ultimo il 16 Dicembre 2019.


La scelta tra un Sindaco e un Revisore laddove ci sia Responsabilità Limitata

Alle società a responsabilità limitata spetta la possibilità di scegliere se nominare il Sindaco unico oppure il Revisore Unico; sebbene tra organo di controllo e il Revisore esistano delle differenze notevoli.

In particolare, occorre ricordare, a proposito della possibilità di nomina di un sindaco piuttosto che di un revisore, che solo il collegio sindacale riveste le funzioni di un vero e proprio organo societario, che, pertanto, partecipa attivamente sia alle riunioni dell’organo amministrativo che all’assemblea dei soci. Inoltre, alla figura del sindaco vengono attribuiti pieni poteri di controllo e di ispezione, oltre alla piena possibilità di effettuare denunce e segnalazioni.

Invece, per quanto riguarda la figura del revisore, a questa non estese le attribuzioni dell’articolo 2403; quindi, essa resta dedita ad occuparsi della revisione dei conti.

Comunque, la possibilità di scelta per le società a responsabilità limitata viene evidenziata al primo comma dell’articolo 2477, nel quale si legge: L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Quindi, in base al decreto, si presentano due opzioni tra cui scegliere:

La scelta tra la nomina dell’organo di controllo o del revisore, se questa nomina è prevista dallo statuto societario o dall’atto costitutivo;
La scelta tra la nomina dell’organo di controllo o del revisore, con l’obbligo dell’attribuzione dell’incarico di revisione dei conti all’organo di controllo, nel caso in cui la nomina abbia lo scopo di soddisfare la previsione del comma tre dell’articolo 2477.


I compiti dell’organo di controllo e del revisore

Un bilanciamento dei poteri appartenenti rispettivamente all’Organo di Controllo e al revisore viene realizzato dal Codice della Crisi che, con l’articolo 14, rinnova i poteri di entrambe le figure professionali. 

Infatti, l’articolo in questione introduce nuovi obblighi di segnalazione e nuovi poteri ai professionisti; in particolare, attribuendo al revisore il compito di vigilanza attiva sulla governance societaria cosicché sia permesso alla sua figura di intervenire per sanare le omissioni dell’organo amministrativo societario.

È utile, dunque, prestare attenzione alla recita della disciplina, che è la seguente: Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e  la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle  proprie  funzioni, hanno l'obbligo di  verificare  che  l'organo  amministrativo  valuti costantemente,  assumendo  le  conseguenti  idonee   iniziative,   se l'assetto  organizzativo  dell'impresa  è  adeguato,   se   sussiste l'equilibrio  economico  finanziario  e  quale  è   il   prevedibile andamento della gestione, nonché di  segnalare  immediatamente  allo stesso organo amministrativo  l'esistenza  di  fondati  indizi  della crisi.


Il controllo giudiziario dell’articolo 2409

Il Codice della Crisi introduce la possibilità di applicare le direttive dell’articolo 2409 in materia di denunzia al tribunale.

Infatti, il settimo comma dell’articolo 2477, conclude il contrasto giurisdizionale, inserendo il controllo giudiziario nelle società a responsabilità limitata. Quindi, sostenendo che i sindaci siano in potere di proporre la denunzia, e non solo i soci in caso di sospetto di illeciti gravi compiuti da parte dell’amministrazione.

Questo dal momento che la denuncia viene annoverata tra gli strumenti volti a garantire il riassetto della società e che tali strumenti sono disponibili ai Sindaci.

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