Dl Ristori: Prorogata La Sospensione Del Mutuo Prima Casa

Slitta, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità di sospendere i mutui per la prima casa, nell’ambito delle misure del Fondo Gasparrini che prevede la sospensione automatica da parte della banca dalla data di presentazione della domanda di sospensione del mutuo. È stata prorogata inoltre, fino al 9 aprile 2022, la possibilità di accedere al Fondo anche nei casi di mutui in ammortamento da meno di un anno. 

Sono queste le novità introdotte in seguito alla conversione del disegno di legge del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), che ha assorbito anche i decreti Ristori bis, ter e quater. 

Per quanto riguarda gli affitti invece è stato approvato un fondo di 50 milioni di euro, per l'anno 2021, con il fine di sostenere il pagamento degli affitti nelle zone ad "alta tensione abitativa". Il fondo quindi si rivolge ai proprietari delle abitazioni che ridurranno il canone di affitto con uno sconto pari al 50%. 
 

Come funziona la sospensione delle rate del mutuo

Alla proroga mutuo può aderire chiunque abbia un mutuo prima casa, seconda casa, liquidità o ristrutturazione, che non abbia ancora aderito alla moratoria.

La misura si rivolge a tutti quei lavoratori che, a causa del covid-19, hanno:

- Perso il lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- Subito una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, per una percentuale pari al 20% dell’orario complessivo e con attualità dello stato di riduzione dell’orario di lavoro;
- Subito una sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, con attualità dello stato di sospensione.

In particolare fa riferimento ai lavoratori che hanno registrato una riduzione del fatturato del 33%, nel trimestre precedente a quello della domanda, rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Possono essere sospesi tutti i finanziamenti superiori ai 1.000 euro di durata superiore ai 6 mesi, interrompendo la sola quota capitale del prestito o l’intera rata.
 

Le condizioni per il congelamento del mutuo 

Restano esclusi i liberi professionisti, gli autonomi e i piccoli imprenditori che hanno subito una perdita di fatturato di oltre il 33%. Per questa categoria infatti il termine ultimo era previsto per il 17 dicembre. 

Inoltre è stato ripristinato il requisito di avere un Isee inferiore ai 30.000 euro. È scaduta, infatti, la possibilità di usufruire dell’esonero di presentazione dell’Isee.

Cambiano anche il limite massimo dei mutui, che scende da 400.000 a 250.000 euro. 

Ricordiamo inoltre il Fondo provvede alla copertura degli interessi per un valore pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. 

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