Spese ascensore condominiale: è possibile essere esentati?

Considerato che rientra tra le parti comuni dell’edificio ex art. 1117 c.c., le spese di uso e manutenzione dell’ascensore sono ripartite tra i condomini. Ma è possibile essere esentati da queste spese?


Ripartizione spese ascensore condominiale

Iniziamo con il rammentare come la giurisprudenza abbia contribuito a fare chiarezza su questo tema stabilendo che se l’ascensore è installato originariamente nell’edificio, si procede per presunzione di “condominialità” dell’impianto, ovvero sulla relazione sussistente tra ascensore e uso comune.

Se invece l’installazione è successiva, la proprietà dell’ascensore ricadrà sul condominio o sui condomini che hanno sostenuto le spese per l’impianto, “purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera”.

Chiarito ciò, la riforma del 2012 ha fatto sì che la ripartizione delle spese riguardanti gli ascensori è stata fissata dall’art. 1124 c.c., ove si chiarisce che della manutenzione e della sostituzione dell’ascensore dovranno occuparsene le unità immobiliari a cui servono. Nel dettaglio, le spese di manutenzione ordinaria dovranno essere ripartite tra i condomini per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ogni piano dal suolo.

Di contro, e spese di manutenzione straordinaria – si pensi alla ricostruzione dell’impianto o alla sostituzione della cabina – dovranno essere sopportate da tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà, piani terra e rialzati compresi.


Esonero spese condominiali ascensore

In sviluppo di quanto sopra, sottolineiamo come l’art. 1123 c.c. consenta di derogare ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali. Viene infatti chiarito che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio siano sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione tra le parti.

Attenzione, però: la deroga dovrà essere approvata con l’unanimità dei condomini, che dunque potrà stabilire che uno o più condomini sia esentato in tutto o in parte dall’obbligo di partecipare alle spese.

In sintesi, è legittima la convenzione che ripartisce le spese di manutenzione dell’ascensore tra i condomini in misura diversa da quella legale, e anche la convenzione che disciplina l’esenzione totale o parziale per uno o più condomini dall’obbligo di partecipare alle spese.

Rileviamo infine come la disciplina di modifica convenzionale sia applicabile solo alle spese, ma non al diritto alle parti comuni da parte del singolo condomino. 

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