Come evitare un visto di Conformità Infedele per Bonus 110%, sismabonus e non solo
Il visto di conformità ha assunto negli anni una grande importanza per i professionisti, il mondo del lavoro e i cittadini. L’attestazione infatti è necessaria per il Superbonus 110%, soprattutto dopo la Proroga al 2023, il Sismabonus e altre forme di finanziamento, che hanno visto una fortissima crescita in questo ultimo periodo.
Questa certificazione, introdotta con il decreto legislativo numero 241 del 1997, attesta la corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione e delle scritture contabili.
Il visto di conformità, inoltre, è necessario per:
  • ottenere l’esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro (si veda a questo proposito l’articolo 38-bis del dpr 633/1972);
  • utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro.
 
Per questo motivo è fondamentale, per tutti i professionisti, prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità; pena la possibilità di andare incontro a gravi sanzioni.
 

 

Cosa succede in caso di Visto di Conformità infedele

 
Con la maxi-circolare 13/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha concentrato l’attenzione sulle norme riguardanti il caso di rilascio del visto di conformità infedele.
Ricordiamo che la disciplina su questo tema era disciplinata dall’articolo 6 D.Lgs. 175/2014 e prevedeva che in caso di violazioni, i Caf/professionista dovevano pagare un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione richiesta al contribuente.
Tuttavia l’articolo 7-bis D.L. 4/2019, modificato dalla L. 26/2019, è intervenuto sulle disposizioni in esame dichiarando che in presenza di visto di conformità infedele i Caf/professionisti devono pagare un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata.
A differenza del passato quindi non sono più dovuti gli importi liquidati a titolo di imposta e di interessi.
La norma trova la sua applicazione alle fattispecie che conseguono la liquidazione automatica e il controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973.
Per la tutela dei Professionisti che lavorano con il Visto di Conformità, esiste la Polizza RC Professionale Visto Leggero, pensata proprio per queste circostanze impreviste. La Polizza copre infatti casi di Responsabilità Civile e richieste di risarcimento.
 

Le responsabilità dell’intermediario: cosa controllare

 
In presenza di un visto di conformità infedele l’intermediario può essere considerato responsabile se non ha provveduto a verificare:
-la corrispondenza del totale delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni consegnate;
- la pertinenza delle detrazioni d’imposta e delle deduzioni dal reddito, in base alle risultanze dei dati della dichiarazione ai documenti presentati dal contribuente;
- la corrispondenza della somma degli imponibili con quello delle relative certificazioni uniche esibite;
- l’ultima dichiarazione dei redditi presentata, in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella dichiarazione successiva;
- il mancato superamento dei limiti previsti dalla legge per le detrazioni d’imposta, deduzioni dal reddito e per i crediti d’imposta;
- gli attestati degli acconti versati o trattenuti.
 
Il professionista non è tenuto a verificare la correttezza dei dati reddituali indicati dal contribuente ma ha l’obbligo di accettare la mancata duplicazione degli oneri detraibili e deducibili.
 
 

Quando è esclusa la responsabilità

 
La responsabilità del professionista è espressamente esclusa:
  • nei casi in cui l’infedeltà del visto sia derivata dalla condotta dolosa, o gravemente colposa, del contribuente;
  • in presenza di dati errati che però non sono oggetto di visto di conformità, come, ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione.
 
Ricordiamo inoltre che è il soggetto che appone il visto di conformità a dover predisporre e trasmettere la dichiarazione.
Questo aspetto era già stato chiarito dalla circolare n. 21/E del 4 maggio 2009 in cui si legge che la trasmissione telematica delle dichiarazioni “può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”.

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