Bonus casa per giovani under 36, fino a giugno 2022
L’Agenzia delle entrate ha diffuso la circolare n.12/E che chiarisce i punti del Bonus casa per under 36.
L’agevolazione è stata introdotta dal decreto legge n. 73/2021 denominato “Sostegni bis” con il fine di “favorire l'acquisto della casa da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore” e prevede l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale e l’attribuzione di un credito d'imposta in caso di acquisto soggetto a Iva.
 
 

I requisiti per ottenere il Bonus

 
Il bonus può essere richiesto fino al 30 giugno 2022 e si rivolge a tutti quei soggetti che:
  • non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto;
  • sono in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 40 mila euro annui.
 
Gli immobili ammessi alle agevolazioni invece sono quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
 
 
Sono quindi escluse dal Bonus le abitazioni appartenenti alle categorie catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Le agevolazioni si applicano a tutti gli atti che comportano il trasferimento a titolo oneroso della proprietà, il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione).
 
 

Quali sono i vantaggi che offre?

 
Oltre agli aspetti già evidenziati il bonus offre numerosi benefici:
  • esenzione dall'imposta sostitutiva per i mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a scopo abitativo;
  •  riconoscimento di un credito d'imposta pari all'imposta pagata per l'acquisto, che può essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24;
  • agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell'immobile.
Ricordiamo infatti che con il Bonus Prima Casa non è prevista l'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Un notevole risparmio dunque, che permette di valutare con maggiore serenità anche Polizze e tutele abbinate al Mutuo Casa, come la Polizza Incendio e Scoppio.
 
 

Aste giudiziarie e contratti preliminari

 
Un aspetto interessante è che rientrano nel Bonus anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria.
La disciplina agevolativa non si applica invece ai contratti preliminari di compravendita, in quanto la norma fa riferimento esclusivamente agli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Il contratto preliminare produce, infatti, tra le parti solo effetti obbligatori e non reali.
La tassazione del contratto preliminare resta, quindi, invariata per quanto riguarda l’imposta di registro dovuta per l’atto, gli acconti e la caparra, con l’applicazione delle regole generali.


 

Come ottenere il Bonus?

 
Per ottenere le agevolazioni il richiedente deve dichiarare la sussistenza dei requisiti necessari nel contratto o in un documento allegato ad esso.
Nel caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per rientrare nelle agevolazioni, o di decadenza di esse, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle imposte dovute e all’applicazione degli interessi. È prevista inoltre l’applicazione di sanzioni secondo quanto statuito per l’ipotesi di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” dalla nota II-bis all’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR e dall’articolo 20 del DPR n. 601 del 1973.

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