730 Precompilato: nessuna responsabilità solidale di Caf e intermediari

Gli emendamenti al decreto semplificazioni (d.l. n. 135/2018) hanno apportato qualche novità in merito alle responsabilità solidali di Caf e professionisti sulle maggiori imposte del contribuente in caso di errori sul 730 precompilato

In particolare, le novità apportate nella prima parte dell’anno al d.l. semplificazioni stabiliscono altresì la rimodulazione delle sanzioni in materia di infedele asseverazione o Visto di Conformità, e la riduzione al 50% (non più al 10% come prima) in caso di correzione spontanea della dichiarazione sulla quale è stato apposto un visto di conformità infedele. 

 


Responsabilità 730 precompilato

In seguito alle modifiche proposte e apportate, viene dunque reintrodotta la disciplina ordinaria ex art. 1176 c.c. in materia di diligenza professionale, e non più quella ipotizzata dall'art. 39 del d.lgs. 241/97, ai sensi del quale, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata tramite Caf o professionisti abilitati, i controlli documentali che attestano gli oneri sono effettuati dal Fisco nei confronti di questi ultimi, con Caf e intermediari che dunque divengono gli unici responsabili anche per il pagamento delle eventuali somme dovute, incluse le maggiori imposte, salvo i casi di condotta dolosa del contribuente


Visto infedele

Nell’ipotesi di apposizione di un Visto Infedele la nuova normativa stabilisce invece una sanzione applicabile in qualsiasi caso, di importo compreso tra 250 e 2.500 euro

Ferma rimanendo l’eventuale trasmissione di una dichiarazione rettificativa, sia con il consenso del contribuente che senza il consenso di quest’ultimo, e sempre che prima che la violazione sia contestata dall'Agenzia delle entrate, in questa ipotesi lo sconto sulle sanzioni in seguito all'auto-correzione non sarà più quello previsto per il ravvedimento operoso (ovvero fino a un decimo del minimo), bensì pari alla metà del minimo (dunque, 125 euro).

Infine, nell’ipotesi di accertamento di ripetute violazioni, i Caf e i professionisti andranno incontro alla sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo di tempo variabile tra uno e tre anni. Nel caso ultimo di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, sarà invece definitivamente revocata la licenza. 


Sanzioni per le certificazioni infedeli

Tra le altre novità, rammentiamo come siano dimezzate le sanzioni per le certificazioni infedeli. Pertanto, se l'infedeltà del professionista riguarda la certificazione tributaria ex art. 36, d.lgs 241/97, l’attuale gamma sanzionatoria di 516 - 5.165 euro diventa quella di 258 - 2.582 euro. 

Nel caso di accertamento di almeno tre violazioni nel corso di due anni, è prevista la sospensione da uno a tre anni, mentre in caso di recidiva si passa alla definizione inibizione. 


Limiti dimensionali per l’assistenza fiscale

Infine, rileviamo come non siano più previsti dei limiti dimensionali minimi per poter esercitare l'attività di assistenza fiscale. Viene attraverso meno il vincolo di dover trasmettere almeno l'1% delle dichiarazioni elaborate da tutti i Caf per ogni anno fiscale, con una soglia che il centro di assistenza fiscale deve rispettare mediamente in ogni triennio a partire dal 2015, pena revoca della licenza.

I nostri Prodotti