Intermediari assicurativi, una guida agli adempimenti annuali

Come sancito dalla disciplina IVASS, gli Intermediari che operano nel settore della distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi, devono sottostare ad alcuni adempimenti annuali.

In particolare, coloro che risultano essere iscritti alla sezione A o F del registro devono:

  • Pagare il contributo di vigilanza;
  • Rinnovare il contratto di Assicurazione della responsabilità civile (tranne nel caso in cui non si sia titolari di un contratto pluriennale).

Gli iscritti alla sezione B sono invece tenuti a:

  • Pagare il contributo di vigilanza;
  • Pagare il contributo al Fondo di garanzia;
  • Rinnovare il contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile (tranne nel caso in cui non si sia titolari di un contratto pluriennale).

Infine, gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti a:

  • Pagare il contributo di vigilanza.
     

Polizza Responsabilità civile professionale

Gli Intermediari Assicurativi, società o persone fisiche, iscritti nelle sezioni A, B o F del registro, e che intendono svolgere l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile professionale.

Il contratto deve essere stipulato con impresa autorizzata, e deve avere massimali di copertura minimi di:

  • 1.250.000 euro per ogni sinistro;
  • 1.850.000 euro annui per tutti i sinistri.

Il Contratto di Assicurazione dovrà avere Decorrenza dalla data di iscrizione nel registro, e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale sono rinnovati – appunto – annualmente.

Per quanto concerne il contenuto minimo, il contratto deve:

  • Garantire il risarcimento arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività di distribuzione, conseguenti a negligenze o errori professionali;
  • Coprire il risarcimento integrale dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di distribuzione, anche se denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
  • Impedire che franchigie o scoperti eventualmente inserite possano essere opposte dall’impresa ai terzi danneggiati, che invece devono ottenere l’integrale ristoro del danno subito;
  • Garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri dello Spazio economico europea;
  • Estendere la tutela all’attività relativa a forme pensionistiche complementari se l’intermediario svolge tali attività.

Ricordiamo che l’intermediario deve comunicare all’IVASS il rinnovo del Contratto di Assicurazione della RC Professionale gli estremi entro il 5 febbraio di ogni anno.
 

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