
Come sancito dalla disciplina IVASS, gli Intermediari che operano nel settore della distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi, devono sottostare ad alcuni adempimenti annuali.
In particolare, coloro che risultano essere iscritti alla sezione A o F del registro devono:
- Pagare il contributo di vigilanza;
- Rinnovare il contratto di Assicurazione della responsabilità civile (tranne nel caso in cui non si sia titolari di un contratto pluriennale).
Gli iscritti alla sezione B sono invece tenuti a:
- Pagare il contributo di vigilanza;
- Pagare il contributo al Fondo di garanzia;
- Rinnovare il contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile (tranne nel caso in cui non si sia titolari di un contratto pluriennale).
Infine, gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti a:
- Pagare il contributo di vigilanza.
Polizza Responsabilità civile professionale
Gli Intermediari Assicurativi, società o persone fisiche, iscritti nelle sezioni A, B o F del registro, e che intendono svolgere l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile professionale.
Il contratto deve essere stipulato con impresa autorizzata, e deve avere massimali di copertura minimi di:
- 1.250.000 euro per ogni sinistro;
- 1.850.000 euro annui per tutti i sinistri.
Il Contratto di Assicurazione dovrà avere Decorrenza dalla data di iscrizione nel registro, e scadenza il 31 dicembre. I contratti con durata annuale sono rinnovati – appunto – annualmente.
Per quanto concerne il contenuto minimo, il contratto deve:
- Garantire il risarcimento arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività di distribuzione, conseguenti a negligenze o errori professionali;
- Coprire il risarcimento integrale dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di distribuzione, anche se denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
- Impedire che franchigie o scoperti eventualmente inserite possano essere opposte dall’impresa ai terzi danneggiati, che invece devono ottenere l’integrale ristoro del danno subito;
- Garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri dello Spazio economico europea;
- Estendere la tutela all’attività relativa a forme pensionistiche complementari se l’intermediario svolge tali attività.
Ricordiamo che l’intermediario deve comunicare all’IVASS il rinnovo del Contratto di Assicurazione della RC Professionale gli estremi entro il 5 febbraio di ogni anno.