Codice della Crisi: nell'albo figurano anche gli Avvocati

Con l’approvazione del Codice della Crisi e dell’Insolvenza è stato istituto un albo dei soggetti che potranno essere incaricati dall’autorità giudiziaria a svolgere le funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste e disciplinate dal codice. Tra tali soggetti, figurano senza ombra di dubbio anche gli avvocati, che insieme a commercialisti ed esperti contabili, potranno dunque popolare gli elenchi suddetti.


Requisiti

Stando al Codice della Crisi, per potersi iscrivere all’Albo il candidato al momento della domanda dovrà essere in possesso di:

  • iscrizione all’albo degli avvocati, dei commercialisti o degli esperti contabili;
  • svolgimento di funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società di capitali o cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali, a condizione che non sia intervenuta nei confronti di tali soggetti una dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
  • assolvimento degli obblighi formativi che sono stati previsti dal decreto n. 202/2014. 

In aggiunta a quanto sopra, l’avvocato dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, quali:

  • non trovarsi in una condizione di ineleggibilità o di decadenza di cui all’art. 2382 c.c.;
  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria ai sensi del d. lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
  • non essere stati condannati in via definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per reato bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo o in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento; per uno dei reati contemplati dal titolo XI, libro V del codice civile o del codice dell'impresa e dell'insolvenza; alla reclusione per non meno di un anno per reati contro pubblica amministrazione, fede pubblica, patrimonio, ordine pubblico, economia pubblica o ambito tributario; alla detenzione per più di due anni per un qualunque reato colposo; non aver riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave rispetto a quella minima prevista dal proprio ordine professionale di appartenenza.


Come funziona l’Albo

Chiarito quanto sopra, l’art. 357 del Codice della Crisi e dell’Impresa prevede che per garantire il corretto funzionamento dell’Albo il Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, entro il 1 marzo 2020 emani un decreto che possa stabilire le modalità di iscrizione all’Albo, di sospensione e di cancellazione, di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia e l’importo del contributo da versare per l’iscrizione e per il mantenimento dell’iscrizione.


Collegio delle Camere di Commercio

Fino a quando non sarà istituto formalmente l’Albo dei soggetti destinati a svolgere tali funzioni di controllo e di gestione, gli Avvocati potranno entrare a far parte del Collegio di cui all’art. 17 del Codice della crisi.

Potranno dunque essere nominati dal referente dopo le segnalazioni da parte di creditori pubblici qualificati, di organi di controllo societari o del debitore, per poter gestire le fasi demandate loro dal codice.

 

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