decreto antifrode per il visto di conformità e le asseverazioni

Importanti novità in tema di Bonus edilizio e Visto leggero.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021, il decreto legge 11 novembre 2021 n. 157, noto come decreto “Antifrode”, riportante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

L’obiettivo è quello di arginare i diversi tentativi di abusi e frodi riscontrati in seguito alla circolazione dei Bonus edilizi.


 

Cosa dice il decreto “Antifrode” per le agevolazioni fiscali

 

L’art.1 dichiara che il contribuente, che intenda optare per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta corrispondente all’ordinaria detrazione edilizia, deve:

  • richiedere il visto di conformità delle informazioni riportate nella documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;

  • richiedere che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, co. 13-bis, del DL 34/2020.
     

Il visto di conformità, in caso di richiesta di Superbonus 110%, deve essere presentato anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi, esclusi i casi in cui quest’ultima venga presentata dal contribuente o per il tramite del sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
 

L’art.2 inoltre introduce due ulteriori novità:

  • la prima è che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito e per un periodo non superiore a 30, gli effetti delle opzioni di sconto e delle cessioni, anche successive alla prima, che presentano profili di rischio, i quali saranno individuati con criteri diversi a seconda della tipologia dei crediti ceduti;

  • la seconda è la previsione del concorso alla violazione dei fornitori e dei cessionari unitamente al beneficiario del bonus, nel caso in cui omettano di usare l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.


 

​Nuovo modello sul sito delle Agenzie delle entrate

 

Le nuove disposizioni, in vigore già dal 12 novembre 2021, sono state rese operative con il provvedimento n. 312528 dell’Agenzia delle entrate con cui ha fornito il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura riguardanti le detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Ne consegue che tutti i Modelli di comunicazione delle opzioni esercitate da oggi in poi (ex articolo 121 del DL 34/2020), anche se relativi a spese sostenute in precedenza, devono essere accompagnati da un visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.


 

​Polizza Visto leggero per il professionista

Tali previsioni devono essere contenute nelle condizioni delle Polizze per il Visto leggero.

Ricordiamo infatti che il professionista abilitato a rilasciare il Visto di conformità deve munirsi di un’adeguata assicurazione con il fine di tutelarsi in caso di risarcimento per danni cagionati a terzi per negligenza, imprudenza o imperizia nell’esercizio della sua attività.

La Polizza per essere valida deve rispettare i requisiti stabiliti dall’Agenzia delle entrate:

  • il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a euro 3.000.000;
  • la copertura non deve contenere franchigie o scoperti, tranne se la Compagnia si impegna espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;
  • la polizza deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

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