Polizze Professionali: illegittimo l’acquisto con tassa di iscrizione all’Ordine

Per il Tar Piemonte è illegittima l’imposizione dell’acquisto di polizze mediante la tassa annuale di iscrizione all’Ordine. Il Tribunale amministrativo ha dunque sancito che l’Ordine professionale non può obbligare i propri iscritti ad aderire alla polizza assicurativa collettiva da pagarsi mediante una maggiorazione della tassa annuale di iscrizione al proprio Ordine di riferimento.

 

Trova così accoglimento il ricorso presentato da due tecnici sanitari di radiologia medica contro la delibera del Collegio professionale interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di Torino – Aosta – Alessandria – Asti, che aveva istituito l’obbligo dei singoli iscritti di contrarre una polizza assicurativa collettiva nell’ambito della tassa per l’iscrizione annuale al Collegio, “opportunamente” maggiorata.

I tecnici ricorrenti avevano infatti condiviso di essere iscritti ad un’organizzazione sindacale e aver già sottoscritto una polizza assicurativa per la responsabilità professionale attraverso tale organizzazione, e infine di non voler aderire a quella del Collegio.

 

I giudici amministrativi hanno dato supporto ai ricorrenti, rammentando che “ciascun esercente professioni sanitarie ha l’obbligo di contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi con colpa grave nell’esercizio della propria professione”, ma ai fini dell’assolvimento di tale obbligo l’esercente professioni sanitarie può alternativamente stipulare una polizza professionale individuata con la compagnia assicurativa che desidera, o aderire a una polizza-tipo che viene eventualmente concordata dall’Ordine.

 

Di contro, è illegittimo il comportamento di “addossare al singolo iscritto l’onere economico di una polizza assicurativa stipulata dall’Ordine o dalla Federazione, alla quale egli non abbia aderito espressamente o tacitamente”.

Per i giudici del Tar, d’altronde, non sarebbe ipotizzabile che i singoli professionisti possano sottrarsi al pagamento, dal momento che il mancato versamento della tassa annuale di iscrizione all’albo professione costituisce un illecito disciplinare, né tanto meno è ipotizzabile che gli stessi possano declinare l’iscrizione all’albo professionale valutato che quest’ultima è condizione legale per l’esercizio dell’attività sanitaria.

 

Insomma, ai professionisti deve essere assicurata la libertà di aderire alle convenzioni stipulate dagli Ordini, o stipulare una polizza individuale con la propria compagnia assicurativa di riferimento.

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