Cosa occorre per richiedere il visto di conformità superbonus 110%
La crisi socio-economica scatenata dal Covid-19 ha spinto il Governo ad adottare diverse misure volte al sostegno dei cittadini e del sistema economico nazionale.
Tra queste rientra il decreto legge n. 34/2020, poi convertito nella legge n. 77/2020, c.d. Decreto Rilancio, che ha dato vita a una serie di bonus rivolti ai cittadini, come il Superbonus e l’Ecobonus 110%.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha inoltre ha esteso l’ambito temporale del beneficio alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinati casi, fino al 31 dicembre 2022.
L’art.121 del Decreto Rilancio dichiara che il Bonus può essere richiesto: attraverso il cosiddetto sconto in fattura anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi; cessione del credito.
Tuttavia il contribuente che vuole accedere al bonus deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (art.119, c.11).
Si tratta di un’operazione che richiede particolare attenzione, sia da parte del contribuente, che del professionista che deve effettuare i controlli al fine del rilascio dell’attestazione.
Ma cos’è il visto di conformità? E quali sono i controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate?
 
 

Visto di conformità: caratteristiche

 
Il visto di conformità, previsto per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura nell’ambito del Superbonus, è disciplinato dall’35 del decreto legislativo n. 241/1997 (c.d. “visto leggero”).
Tale tipologia di visto implica, come è noto, il riscontro della corrispondenza delle informazioni contenute nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto.
Nel caso del Superbonus, il visto di conformità ha il fine di attestare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
È importante ricordare che il visto di conformità può essere rilasciato solo da soggetti abilitati, indicati nell’articolo 3, comma 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e che questi ultimi hanno anche il dovere di accertare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici.
 
 

Quali documenti controllare ai fini del rilascio del visto di conformità

 
Rilasciare il visto di conformità richiede particolare attenzione in quanto, possono derivare responsabilità amministrative e penali del professionista in caso di errori.
Per questo motivo è necessario da parte del soggetto abilitato un esame scrupoloso della documentazione prodotta dal contribuente.
Vi elenchiamo in seguito i principali documenti da controllare ai fini del rilascio del visto di conformità:
  • Documentazione attestante la proprietà dell’immobile;
  • Certificato catastale dell’immobile oggetto di intervento o domanda di accatastamento;
  • Abilitazioni amministrative richieste dalle norme sull’edilizia;
  • Comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori;
  • Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento;
  • Atto di cessione dell’immobile;
  • Fatture e altri documenti di spesa;
  • Bonifici bancari o postali;
  • Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa stabilito;
  •  Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori;
  • Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di intervento non è utilizzato ai fini professionali;
  • Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di reddito imponibile;
  • Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi consistano/non consistano nella prosecuzione di interventi avviati precedentemente;
  • Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su più di due immobili;
  • Documentazione specifica su parti comuni;
  • Per gli interventi di efficienza energetica, ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva (Modelli C e D - Decreto “Requisiti - Ecobonus”);
  • Attestato di prestazione energetica (APE) successivo all’intervento;
  • Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea (Ecobonus);
  • Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di presentazione allo sportello unico (Sismabonus);
  • Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.
  • Polizza del professionista che redige l’asseverazione.
 
 
 

Polizza RC del tecnico che rilascia l’asseverazione

 
Quest’ultimo punto richiede particolare attenzione. Il tecnico deve essere in possesso di una Polizza a Responsabilità Civile per le asseverazioni e attestazioni, il cui massimale deve essere adeguato al numero delle attestazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle medesime; quest’ultimo, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a 500.000 euro.
Il professionista che rilascia il visto di conformità quindi deve accertarsi che il tecnico abilitato, firmatario dell’attestazione e asseverazione, sia in possesso di tale Polizza.
La Polizza RC stipulata dal tecnico per essere considerata valida deve rispettare determinate condizioni:
- non deve prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- non avere un massimale inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione;
- garantire, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni;
In alternativa, il professionista ha la possibilità di scegliere una Polizza dedicata alle attività nell’ambito del Superbonus con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (sempre non inferiore a 500.000 euro), senza interferenze con la Polizza di responsabilità civile.

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