R.U.I.

Con l'acronimo R.U.I. si intende il Registro Unico degli Intermediari.

Istituito mediante il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle Assicurazioni, in attuazione della Direttiva 202/92/CE sull'intermediazione assicurativa e disciplinato mediante Regolamento I.S.V.A.P. n. 5 del 16 ottobre 2006, il R.U.I. è divenuto operativo a partire dal 1 febbraio 2007.

Gestito dall'Ivass, in tale registro sono contenuti i dati di tutti coloro i quali svolgano attività di Intermediazione Assicurativa e Riassicurativa, siano essi residenti o abbiano sede legale in Italia.

Consultabile mediante il sito dell'Ivass, il R.U.I. offre a coloro i quali vogliano stipulare una Polizza Assicurativa, la possibilità di accertarsi che l'intermediario scelto sia autorizzato all'esercizio della propria attività offrendo altresì modo di tutelarsi, contro l'eventuale presenza abusiva di concorrenti, agli intermediari stessi.

La normativa vigente prevede infatti che l'esercizio dell'attività di Intermediazione Assicurativa sia vincolato all'iscrizione al Registro al quale, tutti coloro i quali a qualsiasi titolo vogliano esercitare la suddetta attività, sono tenuti ad aderire.

Il R.U.I. si divide in 5 sezioni:

  • Sezione A: Alla quale sono iscritti gli Agenti;
  • Sezione B: Alla quale aderiscono i Broker;
  • Sezione C: Dedicata ai produttori diretti delle Imprese di Assicurazione;
  • Sezione D: Alla quale sono iscritte le Banche, le Società di Intermediazione Immobiliare, gli Intermediari Finanziari e Poste Italiane S.p.a.;
  • Sezione E: Riservata ai collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D.

L'iscrizione alle sopracitate sezioni è vincolata a requisiti variabili a seconda della sezione stessa. Tali requisiti possono prevedere una soglia minima nell'importo del Capitale Sociale, conseguimento di idonea e comprovata formazione professionale, godimento dei diritti civili e possesso di requisiti di onorabilità.

Oltre a tali requisiti, l'iscrizione ed il mantenimento della stessa, è vincolato al versamento di una quota quantificata attraverso Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'Art. 336 del Codice delle Assicurazioni Private.
Il mancato versamento di tale contributo comporta l'avvio della procedura di cancellazione dal registro e la riscossione coatta dell'importo dovuto da parte dell'Ivass. Liberi dal vincolo di versamento di tale quota sono i soggetti appartenenti alla sezione E.

Per quanto riguarda gli appartenenti alle sezioni A e B vige invece obbligo di stipula di apposita Polizza RC Professionale, procedura nella quale i nostri esperti consulenti saranno lieti di guidarvi.

I soggetti iscritti si suddividono in 2 ulteriori categorie:

  • Persone Fisiche;
  • Società.

In caso di consultazione del Registro quindi, nel caso in cui l'Intermediario fosse una Persona Fisica, le informazioni visualizzate comprenderebbero:

Informazioni anagrafiche comprensive di data di iscrizione e, nel caso di agenti o produttori diretti, verrebbe inoltre indicata la denominazione sociale delle imprese di assicurazione presso le quali essi esercitano la propria attività.

Nel caso in cui invece si trattasse di Società verrebbero riportate:

  • Ragione Sociale;
  • Sede Legale ed eventuali sedi secondarie;
  • Numero e data di iscrizione.
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