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La Cessione del Quinto è un prestito personale a tasso fisso rivolto a pensionati e dipendenti, sia pubblici che privati.

È una forma di finanziamento particolarmente diffusa, in quanto è facile da ottenere e comodo da gestire.

Nel caso dei dipendenti, una volta ottenuto il prestito, il contratto viene notificato al datore di lavoro che trasmette alla Banca l’atto di benestare necessario per versare la cifra richiesta. 

Il finanziamento è caratterizzato da un alto grado di sostenibilità del rimborso. Il datore di lavoro trattiene dallo stipendio del contraente un importo non superiore al 20% e provvede a versare la rata mensile. 

La durata del prestito non può andare oltre i 10 anni e deve essere di almeno 36 mesi.
 

Cessione del Quinto durante un cambio lavoro

La Cessione del Quinto, come abbiamo già detto, non richiede particolari garanzie. Per accedere al prestito, infatti, è sufficiente avere: una posizione lavorativa stabile; un TFR, con una somma minima già cumulata; una copertura assicurativa sul rischio vita e perdita del lavoro a favore dell’ente erogatore.   

Tuttavia, se da un lato, questo tipo di prestito può essere particolarmente semplice da ottenere, dall’altro può comportare alcuni vincoli. Basta pensare al TFR che verrà dato come garanzia alla banca o finanziaria che ha erogato il finanziamento.


 

Cosa succede, quindi, di fronte alla possibilità, o la necessità, di cambiare lavoro? 

Le circostanze da considerare sono tre:

  1. Il passaggio diretto dal vecchio al nuovo lavoro.
  2. Licenziamento e assunzione
  3. Dimissioni.

 

Il passaggio diretto dal vecchio al nuovo lavoro

Nel primo caso è necessario comunicare alla Banca o all’Istituto di credito presso cui si è sottoscritto il prestito che si è verificato il cambio dell’impiego. A questo punto spetterà all’ente creditizio notificare al nuovo datore di lavoro l’esistenza del prestito. Il TFR viene quindi passato al nuovo datore di lavoro restando, allo stesso tempo, vincolato alla cessione del quinto.  

In questo modo l’Istituto di credito può cambiare il “riferimento” del datore di lavoro che deve versare la rata

L’importo di quest’ultima non varia, tranne nei casi in cui:

  • c’è stato un rimborso tramite TFR del prestito e una parte è rimasta insoluta, quindi si ricalcola il rimborso sulla nuova somma più bassa;

  • il nuovo stipendio è pari, o inferiore, al 30% rispetto al precedente.

Per quanto riguarda il TFR, il datore di lavoro precedente deve consegnare quest’ultimo in garanzia all’ente che ha concesso il prestito. La Banca può decidere di mantenere lo stesso la garanzia sul TFR, senza utilizzarlo per il rimborso, trasferendola presso il nuovo datore di lavoro.

 

Licenziamento e assunzione

Nel secondo caso, invece, insieme all’interruzione del rapporto di lavoro decade anche l’obbligo del datore di lavoro di rimborsare le rate del prestito. In questo caso quest’ultimo ha l’obbligo di corrispondere alla Banca il TFR accumulato fino a estinzione del prestito.

Nel caso in cui il contraente venga assunto, successivamente, da un altro datore di lavoro, e il finanziamento non è stato del tutto estinto, si procederà alla notifica, al nuovo datore, dell’esistenza del prestito con il fine di riformularlo sulla base del debito residuo.

Quest’ultimo ha l’obbligo di corrispondere alla Banca il TFR accumulato fino a estinzione del prestito. 

Se il TFR non dovesse essere sufficiente a coprire la somma, l’ente erogatore può chiedere il rimborso alla compagnia di assicurazione, a seconda delle condizioni e clausole previste nel contratto.

 

Dimissioni

La procedura, in caso di dimissioni, resta simile a quella del licenziamento. In entrambe le circostanze la banca continua ad avere il diritto del rimborso integrale del prestito. Nel caso in cui quindi il contraente abbia già un nuovo impiego sarà sufficiente notificare il cambio e proseguire con le rate.

Per quanto riguarda invece la circostanza in cui le dimissioni non sono seguite da un immediato ricollocamento lavorativo l’ente, che ha concesso il prestito tramite cessione del quinto, richiederà un accordo per il rimborso delle rate rimanenti. 
 

L’interruzione del rapporto di lavoro deve essere notificata dal soggetto lavoratore, che ha contratto il prestito, alla banca. In caso di cambio lavoro, inoltre, il contraente deve provvedere a indicare i dati del nuovo datore di lavoro e della nuova azienda. 

Tuttavia può essere previsto anche l’invio di una comunicazione da parte del datore di lavoro precedente con il fine di definire in che modo provvedere al trasferimento del TFR e bloccare le notifiche di scadenza delle rate per l’importo prelevato dallo stipendio.

 

Cosa succede con l’Assicurazione

Ricordiamo che la cessione del quinto è una forma di prestito garantito in quanto prevede l’obbligo per il dipendente di sottoscrivere una Polizza Vita e una Polizza rischio impiego

La Compagnia quindi interviene coprendo le rate del prestito in caso in cui si verifichino una le circostanze coperte dalla Polizza. Tuttavia le tutele garantite dall’assicurazione possono cambiare in base agli eventi.

In caso, ad esempio, di licenziamento per giusta causa la compagnia assicuratrice potrebbe rifiutarsi di pagare il debito alla banca. Inoltre è importante ricordare che l’assicurazione ha il diritto di rivalsa sull’assicurato. 

È quindi fondamentale valutare bene la propria decisione, e le eventuali conseguenze, soprattutto nell’ipotesi di licenziamento volontario. 

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